CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 novembre 2012 promosso da: Sig. Ferdinando Coppola / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 novembre 2012 promosso da: Sig. Ferdinando Coppola / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Enrico De Giovanni (Presidente) Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Arbitro) Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro) in data 22 novembre 2012, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2648 del 4 ottobre 2012 - 670) promosso da: Sig. Ferdinando Coppola, con gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Fusco e Michele Cozzone parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata A. Le parti A.1) Il presente lodo viene reso nel procedimento di arbitrato n.670 promosso con istanza prot. n. 2684 del 04/10/2012 da: COPPOLA FERDINANDO, nato a Napoli, il 17/06/1978, ivi residente in via Francesco Petrarca n. 39/a, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Fusco e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, centro direzionale, isola A/7, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 04/10/2012, ricorrente, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 12 settembre 2012, resistente. A.2) Il sig. COPPOLA (d’ora in poi l’istante o il ricorrente) è un calciatore professionista attualmente tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. Lo svolgimento del giudizio arbitrale. Con l’ istanza prot. n. 2684 del 04/10/2012, rivolta al TNAS ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (d’ora in poi il “Codice TNAS”), l’istante introduceva il presente arbitrato per contestare la Decisione della CGF assunta nella riunione del 20 Agosto 2012 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 041/CUF del 4 Settembre 2112, meglio indicata nelle conclusioni più avanti trascritte, chiedendo altresì, in via preliminare. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente designava quale arbitro l’avv. prof. Ferruccio Auletta. Con tale atto il sig. Coppola ha chiesto al TNAS, come si legge nelle conclusioni, di: A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 20 Agosto 2012 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 041/CUF del 4 Settembre 2112. con la quale veniva respinto il ricorso proposto del sig. Ferdinando Coppola avverso la sanzione della squalifica per sei mesi, inflitta allo stesso dalla Commissione disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul (C.U. n. 11/CDN del 10 Agosto 2012, per violazione dell’art. 7 comma 7 del C.G.S., in esito al deferimento del Procuratore Federale del 25 luglio 2012 (Prot. n.537/1075pf11-12/SP/blp), relativamente alla gara Albinoleffe—Siena del 29 Maggìo 2011; B) per l’effetto, accertare e dichiarare la completa assenza di responsabilità in capo all’ odierno istante, con integrale proscioglimento dello stesso dall’addebito ascrittogli e con totale annullamento della punizione comminatagli in sede endofederale; C) in via estremamente gradata, congruamente e sensibilmente ridurre la sanzione (sei mesi di squalifica) irrogata al predetto calciatore dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermata dalla Corte di Giustizia Federale nell’impugnata pronuncia; D) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite”. Con memoria versata in atti il 24/10/2012, acquisita con prot. 2895, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale, chiedendo il rigetto di ogni istanza, anche cautelare e istruttoria, proposta dall’istante, vinte le spese, indicando quale arbitro l’avv. Aurelio Vessichelli . Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Enrico De Giovanni il quale, in data 30/10/2012, accettava l’incarico. Il 22/11/2012 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale su richiesta delle parti, consentiva l’immediata discussione sull’intera controversia. Le parti autorizzavano il deposito del dispositivo separatamente dalle motivazioni. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. Nella medesima data del 22/11/2012 veniva depositato il dispositivo del presente lodo. C) Le motivazioni della decisione. C.1. Con atto in data 25 luglio 2012 il Procuratore Federale della FIGC ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale “CAROBBIO Filippo, COPPOLA Ferdinando, TERZI Claudio, VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Carobbio ed il Terzi iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.01.2011, su invito del collaboratore tecnico STELLINI), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell’Albinoleffe”. Si osservava nel deferimento che, al termine della gara Siena - Albinoleffe dell’8 gennaio 2011, vi era stato un primo contatto tra i tesserati delle due squadre citate volto a garantire la vittoria della partita di ritorno alla squadra che avesse avuto - in quel momento - maggior bisogno di punti, contatto che “fu … ripreso in prossimità della gara di ritorno programmata per il 29.05.2011, allorquando i calciatori dell’Albinoleffe, Luigi SALA, Dario PASSONI e Mirko POLONI [hanno] raggiunto, la sera prima della gara, l’albergo ove alloggiava la squadra del Siena in trasferta (il Park Hotel di Stezzano - Bergamo), ove hanno incontrato i giocatori del Siena Filippo CAROBBIO, Fernando COPPOLA e VITIELLO, accordandosi per la vittoria dell’Albinoleffe”. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenne “che fu CAROBBIO a ‘siglare’ l’accordo” illecito, “avendo così avuto COPPOLA un ruolo di semplice testimone dell’accaduto”; da ciò la sanzione a titolo di omessa denuncia contro l’istante, con la squalifica per mesi sei (C.U. n. 11/CDN del 10 agosto 2012). Avverso tale decisione il Coppola e la Procura hanno proposto reclamo dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, che, riuniti i ricorsi, li ha respinti, confermando integralmente la prima decisione, con statuizione in C.U. n. 029/CGF del 20 agosto 2012 e C.U. n. 041/CGF del 4 settembre 2012. C.2. L’istante ha impugnato tale ultima pronuncia dinanzi al TNAS, sostenendo, in sintesi, quanto segue: - l’istante non avrebbe posto in essere la condotta omissiva di cui all’art. 7, comma 7, CGS, poiché l’accordo illecito sarebbe già stato perfezionato prima dell’incontro avvenuto alla vigilia della gara tra i calciatori del Siena e quelli dell’Albinoleffe, e quindi il Coppola non avrebbe assistito ad alcuna trattativa; - in via subordinata, secondo l’istante, la sanzione dovrebbe essere ridotta, essendo stata inflitta in violazione dei parametri fissati dalla normativa federale. C.3. Le questioni che si pongono al Collegio Arbitrale attengono dunque alla responsabilità disciplinare del sig. Coppola e al trattamento sanzionatorio della stessa, profili da esaminare separatamente. C.4. Il sig. Coppola è stato ritenuto dalla CGF responsabile della violazione prevista dall’art. 7 comma 7 CGS per avere omesso di denunciare fatti integranti illecito sportivo, informandone tempestivamente la Procura Federale, in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011. L’art. 7 comma 7 del CGS in vigore all’epoca dei fatti così recitava: “I dirigenti, i soci di società e i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega o il Comitato competente ovvero direttamente la Procura federale della FIGC”. Le critiche del Ricorrente circa l’affermazione della responsabilità si sviluppano, sotto molteplici profili, essenzialmente attraverso contestazioni relative a carenza di motivazione su aspetti essenziali dell’appello, incompleta ricostruzione dei fatti, motivazione carente (laddove non chiarisce perché il Coppola avrebbe dovuto comprendere che si stava realizzando una combine), illogica e contraddittoria. C.5. Alla luce di quanto precede, il Collegio Arbitrale, aderendo all’orientamento consolidato della giurisprudenza del TNAS, ritiene di dover muovere nella propria analisi dalle seguenti premesse, attinenti alla funzione e alle caratteristiche del giudizio dinanzi al TNAS e all’ identificazione dello standard probatorio applicabile di fronte ad esso. - In merito ai poteri dell’organo giudicante il Collegio ritiene che, come da giurisprudenza ormai consolidata, il giudizio presso il TNAS ha è capace di sopportare la piena devoluzione della controversia; spetta quindi all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti proposti dalle parti, ovvero derivanti dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’inapplicabilità ulteriore della sanzione (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere superato il dedotto vizio (cfr. ex multis il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta c. FIGC; lodo 10 ottobre 1012 Alessio c. FIGC). Ritiene poi il Collegio, sul piano della valutazione probatoria, che per assumere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessario il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevolmente adeguata probabilità in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. ex multis i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; lodo 10 ottobre 1012 Alessio c. FIGC). Come già osservato in precedenti lodi “tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.” (cfr. lodo10 ottobre 2012 Alessio / FIGC). Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’esercizio del potere di revisione de novo dei fatti controversi, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità dell’istante. C.6. Tanto premesso, il menzionato esame deve essere condotto con specifico riferimento alla condotta del sig. Coppola come risultante dagli elementi probatori acquisiti al procedimento . Sul punto il Collegio Arbitrale ritiene che “la responsabilità per omessa denuncia si fonda, nel sistema del CGS, sulla consapevolezza, addebitabile al tesserato, del fatto che sia in corso di realizzazione da parte di altri soggetti un illecito e, in particolare, sulla possibilità che questi ne percepisca l’antigiuridicità. Dunque, la responsabilità del tesserato è senz’altro personale, in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato, comunque non estendibile all’ipotesi di responsabilità addebitata all’istante. Dunque egli non può essere ritenuto responsabile per l’omessa denuncia di un illecito cui partecipino calciatori della squadra di cui faceva parte, per il solo fatto di esserne un giocatore.” (lodo 10 ottobre 2012 Alessio /FIGC). Occorre allora interrogarsi sulla consapevolezza da parte del sig. Coppola della circostanza che altri stessero commettendo un illecito, percepibile come tale, in relazione alla gara Albinoleffe- Siena, fermo restando che non è qui controverso che un illecito sportivo sia stato commesso in relazione al citato incontro (ad es. non sono contestati i contatti tra i giocatori delle due squadre diretti ad alterarne il risultato). C.7. Il Collegio, alla luce degli atti acquisiti al giudizio arbitrale, osserva che i fatti vanno così ricostruiti e valutati. A seguito dell’attività investigativa posta in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona e dagli inquirenti federali è emerso che “al termine della partita del girone di andata, Stellini [vice- allenatore del Siena] chiese a Carobbio e Terzi di andare a parlare, rispettivamente, con Garlini e Bombardini [calciatori dell’Albinoleffe], che ben conoscevano, per comunicare la disponibilità a ‘sistemare’ il risultato della partita di ritorno in ragione delle possibili rispettive esigenze di classifica. Nelle settimane prossime all’incontro di ritorno, l’impegno preso al termine della partita di andata formò oggetto di dibattito all’interno dello spogliatoio del Siena […] Il giorno prima della gara, Poloni, Sala e Passoni si recarono presso l’albergo in cui il Siena era in ritiro, per ‘perfezionare’ l’intesa con Carobbio. A quell’incontro erano presenti anche Coppola e Vitiello. Carobbio, definita la combine, trasferì l’informazione a Gervasoni per consentirgli di scommettere sul risultato della gara, cosa che Gervasoni fece, unitamente a Cassano, ricavandone una rilevante vincita in denaro”. Le circostanze risultano confermate alla Procura Federale dallo stesso Stellini, che in data 29 luglio 2012 ha spontaneamente riferito di aver chiesto a Carobbio e a Terzi di recarsi presso lo spogliatoio dell’Albinoleffe (squadra che avrebbero incontrato nuovamente in occasione dell’ultima giornata di campionato) per le ragioni già riassunte nella decisone di primo grado confermata in sede di gravame . Proprio alla luce di tale ricostruzione il sig. Coppola –originariamente deferito per illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS- è stato sanzionato per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, avendo assistito all’incontro per la definizione del pactum sceleris immediatamente precedente alla disputa della gara, senza partecipare attivamente al perfezionamento degli accordi. La circostanza era emersa nel corso dell’audizione di Carobbio in data 29 febbraio 2012: “Nel tardo pomeriggio, o in serata, del giorno prima della gara ALBINOLEFFE – SIENA del 29.5.11, ci fu un ulteriore incontro fuori dal nostro albergo del ritiro al Park hotel di Stezzano (BG), dove vennero Luigi SALA, Dario PASSONI e Mirko POLONI, quest’ultimo collaboratore tecnico dell’Albinoleffe, che si incontrarono con me, Nando COPPOLA ed un altro calciatore (VITIELLO ndr) che ora non ricordo ed, in quell’occasione, ci accordammo di concedere i punti all’Albinoleffe che ne aveva bisogno per andare matematicamente ai Play Out, ma chiedemmo di limitare la vittoria ad un solo goal di scarto, possibilmente 1-0, sia per cercare di mantenere la miglior difesa, sia per evitare clamori su risultati troppo eclatanti”. Le dichiarazioni di Carobbio, rese sia in sede penale sia in sede federale, risultano parzialmente confermate dallo stesso Coppola nell’ audizione in data 8 marzo 2012: “mi ricordo che verso le 16,30-17 circa del venerdì precedente la gara mi trovai con i miei compagni VITIELLO e CAROBBIO per andare in centro a Bergamo per fare spese. Preciso che dovevamo andare e siamo effettivamente andati presso il negozio di abbigliamento “Paolo PECORA” ubicato nel centro di Bergamo. Fuori dall’albergo ho incontrato POLONI e SALA accompagnati da un altro giocatore dell’Albinoleffe di cui non ricordo il nome … poi loro si sono fermati a parlare con CAROBBIO”. Ulteriore riscontro è stato fornito dal sig. Roberto Vitiello, l’altro compagno di squadra chiamato in causa, il quale in data 8 marzo 2012 ha dichiarato: “quando siamo rientrati in hotel, notai che, all’esterno, vi erano calciatori dell’Albinoleffe e, nel domandare cosa potessero fare fuori dal nostro albergo, mi venne risposto da CAROBBIO che erano venuti a salutarlo; una volta scesi dal taxi, io, CAROBBIO e COPPOLA ci fermammo a salutare questi ragazzi con i quali scambiammo frasi di cortesia anche se non ricordo chi fossero (…) ricordo che eravamo posizionati tutti insieme fuori l’albergo, credo fosse un parcheggio; CAROBBIO ha parlato più di noi, anche se non ricordo di cosa; il tutto è durato pochi minuti e poi siamo rientrati in albergo, dopo aver salutato i colleghi dell’Albinoleffe” . Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene accertato che : la gara Albinoleffe - Siena è stata certamente oggetto di manipolazione ad opera di un gruppo di calciatori delle due squadre, per diretta ammissione di alcuni di essi; alla vigilia della gara Albinoleffe – Siena vi è stato un incontro nei pressi dell’hotel dove si trovavano in ritiro i giocatori del Siena tra alcuni tesserati del club lombardo e Carobbio ; il Coppola, e con lui il Vitiello, hanno presenziato a tale incontro. Tanto ritenuto in fatto il Collegio esprime il convincimento che la responsabilità del Coppola per omessa denuncia vada riaffermata. Le ragioni e il contenuto del descritto incontro, infatti, non possono essere sfuggiti al Coppola, che tuttavia non ha denunciato l’accaduto come suo preciso obbligo; sotto tale profilo si condivide l’argomentazione della FIGC secondo cui il Coppola “non può non essersi reso conto di ciò che stava avvenendo sotto i suoi occhi, avuto riguardo dello specifico contesto di tempo e di luogo in cui si inseriva l’episodio”. E’ perciò corretto, alla luce dei criteri di valutazione ritenere, come ha fatto la Corte federale, che “la partecipazione al predetto incontro - se non vale … ad affermare una responsabilità del Coppola a titolo di illecito sportivo – è sufficiente a configurare, in capo a quest’ultimo, l’obbligo di denuncia di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S”. La partecipazione al descritto incontro, considerandone il momento, il luogo, i partecipanti e le modalità di svolgimento, appare dunque sufficiente ad affermare la responsabilità del Coppola anche a prescindere dalla circostanza che egli abbia o meno potuto apprendere della successiva combine anche in precedenti occasioni, quali le riunioni tecniche con il coinvolgimento di altri giocatori e di tecnici del Siena cui pure si fa riferimento negli atti del giudizio; la circostanza che egli abbia partecipato a tali incontri, pur se non specificamente dimostrata, resta, comunque, assai plausibile ancorché non essenziale ai fini della sussistenza della responsabilità per omessa denuncia. Né può condurre a diverse conclusioni la considerazioni svolta dalla difesa del Coppola a secondo cui - ferma la presenza dell’ istante all’incontro descritto del Carobbio - “quella sera non venne decisa né perfezionata alcuna combine, atteso che il Carobbio aveva già concluso l’accordo con i giocatori dell’Albinoleffe qualche settimana prima”; neppure risulta rilevante la circostanza che Luigi Sala, ex giocatore dell’Albinoleffe, abbia riferito il contenuto dell’incontro nei seguenti termini: “Carobbio disse che non dovevamo preoccuparci per la partita che avremmo disputato il giorno dopo in quanto il Siena non aveva bisogno di punti e quindi non avrebbe giocato alla morte … noi prendemmo atto di questa dichiarazione di Carobbio e ci stringemmo la mano per salutarci” (cfr. audizione in data 8 marzo 2012), e ciò perché, come si è detto, durante l’incontro a cui egli ha ammesso di aver partecipato neppure avrebbe potuto essere sfuggita al Coppola la già intervenuta conclusione di un accordo illecito. C.8. In sostanza, dunque, il Collegio Arbitrale ritiene che le considerazioni svolte dalla difesa del Ricorrente non siano condivisibili né dirimenti: le dichiarazioni rese dal sig. Carobbio, le ammissioni della stesso Coppola e gli ulteriori elementi probatori sopra ricordati appaiono infatti a questo Collegio pienamente idonei a fondare il giudizio circa la consapevolezza dell’istante che un illecito si fosse realizzato in relazione alla partita Albinoleffe-Siena. La responsabilità dell’istante va dunque confermata. La domanda proposta dal Ricorrente in via principale, tesa ad ottenere l’integrale riforma della Decisione della CGF, va così respinta. C.9. Con un motivo di impugnazione fatto valere in via subordinata, il Ricorrente contesta l’entità della sanzione, ritenuta incongrua, e ne chiede la rideterminazione. Il Collegio ritiene che tale domanda meriti accoglimento. Sul punto, infatti, al Collegio appare eccessiva, a fronte delle violazioni di cui il sig. Coppola è stato ritenuto responsabile, la sanzione inflittagli in prime cure e confermata dalla CGF. A tale conclusione il Collegio è indotto considerando la posizione dell’istante,testimone non volontario dell’ altrui illecito, l’assenza di precedenti comportamenti in violazione di norme federali nonché tenendo presenti esigenze di riequilibrio della sanzione da infliggere all’odierno ricorrente rispetto alle sanzioni irrogate ad altri soggetti sanzionati per violazioni analoghe, anche relative al medesimo incontro di calcio. Va peraltro sottolineato che impropriamente la CGF ha fatto riferimento, per la parametrazione della sanzione, alla disciplina entrata in vigore in epoca successiva all’illecito; tale criterio appare incongruo ove considerato come unico riferimento, dovendo invece aversi considerazione anche alla sanzione che, ragionevolmente, all’epoca dei fatto poteva risultare prevedibile per chi avesse violato la norma disciplinare più volte citata. La pena va dunque rideterminata, in ragione delle suesposte considerazioni, contenendola in una squalifica più breve rispetto a quella inflitta. In conclusione, dunque, la domanda proposta dal ricorrente in via subordinata deve essere accolta: la sanzione inflitta dalla CGF deve essere sostituita con una squalifica fino all’8 dicembre 2012. C.10. Atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso, appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e porre le spese per diritti amministrativi, nonché per onorari e spese del Collegio Arbitrale, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. Considerando il numero delle ore dedicate a questo procedimento, nonché l’importanza e l’urgenza delle questioni nello stesso dedotte, si liquidano in EURO 5.000,00 gli onorari del Collegio Arbitrale. La misura delle spese documentate sostenute dal Collegio arbitrale sarà comunicata separatamente alle parti dalla Segreteria del TNAS. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Respinge la domanda principale formulata dal Sig. Ferdinando Coppola. 2. In parziale accoglimento della domanda subordinata formulata dal Sig. Ferdinando Coppola infligge al medesimo la sanzione della squalifica sino al giorno 8 dicembre 2012. 3. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. 4. Pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%, ma con il vincolo di solidarietà, gli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 5.000 (euro cinquemila/00) oltre spese e IVA e CPA se dovuti. 5. Pone a carico delle parti nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi. 6. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 22 novembre 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Enrico De Giovanni F.to. Ferruccio Auletta F.to Aurelio Vessichelli
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