F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. ODDO ANDREA ED AMMENDA DI € 2.500,00; – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE GENERALI FISSATE IN MATERIA DI TESSERA DEL TIFOSO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, N. 1, E 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 9130/413 PF11-12/AM/MA DEL 19.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 22.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. ODDO ANDREA ED AMMENDA DI € 2.500,00; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE GENERALI FISSATE IN MATERIA DI TESSERA DEL TIFOSO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, N. 1, E 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 9130/413 PF11-12/AM/MA DEL 19.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 22.11.2012) Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 22.11.2012 il sig. Andrea Oddo è stato condannato alla inibizione di mesi 8 ed all’ammenda di € 2.500,00 e la società Trapani Calcio S.r.l è stata condannata all’ammenda di € 5.000,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per l’operato ascritto al suo legale rappresentante in relazione alla ritenuta violazione delle regole generali fissate in materia di tessera del Tifoso in relazione agli artt. 12, n. 1, e 1, comma 1, C.G.S.. Nella decisione di primo grado, le sanzioni in questione sono state irrogate con riferimento a quanto avvenuto nel corso della gara Pergocrema/Trapani in data 6 novembre 2011, in occasione della quale l’Autorità di Polizia di Crema aveva elevato verbale di contestazione di illecito amministrativo, nei confronti della società calcistica Trapani Calcio, per avere il segretario e legale rappresentante di quest’ultima richiesto ed ottenuto dalla società ospitante titoli di accesso all’impianto sportivo in favore di soggetti “non aventi titolo” perché sprovvisti della tessera del Tifoso, consentendo l’utilizzo di fatto degli accrediti da parte di “tifosi organizzati”, in tal modo contribuendo al mantenimento di propri sostenitori ed avendo inserito nella lista degli accrediti anche due soggetti che erano stati sottoposti a provvedimento di DASPO. La società Trapani Calcio ha presentato reclamo in data 5 dicembre 2012, rilevando, fra l’altro, che il predetto verbale in data 12.1.2012 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema - sul quale la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenendolo assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. aveva fondato la propria decisione - era stato archiviato con provvedimento del Prefetto di Trapani in data 25.7.2012 (carta 100 nel presente procedimento). Sentite le parti in udienza, il difensore della reclamante società di calcio ha ribadito quanto illustrato nel proprio ricorso, chiedendo il proscioglimento della società Trapani Calcio e del sig. Oddo, con integrale annullamento delle sanzioni comminate in primo grado; il rappresentante della Procura, che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ha chiarito che l’illecito sportivo per il quale la Procura medesima aveva agito è basato sugli stessi fatti contestati con il predetto verbale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema. Ritiene questa Corte che - a fronte della conferma, da parte del rappresentante della Procura, della circostanza che gli addebiti mossi ai reclamanti sono basati sui medesimi fatti oggetto del verbale in data 12.1.2012 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema - il reclamo debba essere accolto. Tale verbale è stato infatti privato della fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., su cui il primo Giudice aveva fondato la propria decisone, a seguito della archiviazione da parte del Prefetto di Trapani, competente superiore gerarchico, disposta con provvedimento in data 25.7.2012. Inoltre, quanto al merito degli addebiti fatti propri dalla Commissione Disciplinare Nazionale per relationem a tale verbale, va sottolineato che con il proprio provvedimento citato il Prefetto di Trapani ha, in particolare, rilevato la tempestività della richiesta di accredito avanzata dalla società Trapani Calcio, la insussistenza di provvedimenti DASPO a carico di tifosi della stessa squadra e la mancanza di prova che i 32 tifosi provenienti dalla Sicilia appartenessero ad associazioni di tifosi, così privando della stessa materialità gli addebiti per illecito sportivo di cui qui si discute. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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