F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: – SQUALIFICA DI GIORNI 30 AL SIG. FRANCESCO RUSSO; – SQUALIFICA PER 45 GIORNI AL SIG. DANIELE SCARTOZZI; INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94 N.O.I.F. E DALL’ART. 8, COMMA 6, C.G.S.; NOTA N. 1214/1733PF09-10/AM/MA DEL 7.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40 del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - SQUALIFICA DI GIORNI 30 AL SIG. FRANCESCO RUSSO; - SQUALIFICA PER 45 GIORNI AL SIG. DANIELE SCARTOZZI; INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94 N.O.I.F. E DALL’ART. 8, COMMA 6, C.G.S.; NOTA N. 1214/1733PF09-10/AM/MA DEL 7.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40 del 20.11.2012) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012, ha inflitto al signor Francesco Russo, tesserato all’epoca dei fatti in favore della S.S. Cavese 1919 S.r.l., la sanzione della squalifica di giorni 30 ed al signor Daniele Scartozzi, anch’egli tesserato all’epoca dei fatti in favore della S.S. Cavese 1919 S.r.l., la sanzione della squalifica di giorni 45. La sanzione al signor Russo è stata inflitta per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver beneficiato dell’assistenza professionale dell’agente di calciatori signor Fabrizio Ferrari senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste; la sanzione al sig. Scartozzi è stata inflitta per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del signor Stefano Guercini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2.5.2008 stipulato con la società S.S. Cavese 1919 S.r.l.. Viceversa, la C.D.N. ha escluso la violazione, da parte dei sigg.ri Russo e Scartozzi, dell’art. 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 94 N.O.I.F. e dall’art. 8, comma 6, dello stesso C.G.S.. La Procura, in particolare, ha contestato: la violazione al signor Russo per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 28.552,00 depositato dalla Società e per avere sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 27.385,00, contratti entrambi riferiti alla Stagione Sportiva 2009/2010, nonché per avere percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari; la violazione al signor Scartozzi per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 29.000,00 depositato dalla società e per avere sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 44.100,00, contratti entrambi riferiti alla Stagione Sportiva 2009/2010, nonché per avere percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari In proposito, l’organo giudicante di primo grado ha fatto presente che “dalla documentazione versata in atti non può escludersi che tra la S.S. .Cavese 1919 S.r.l. e i propri tesserati siano stati validamente sottoscritti in corso di campionato accordi economici migliorativi di quelli già esistenti tra le parti. L’esame degli atti allegati al deferimento non evidenzia il fine fraudolento dei contratti stipulati tra il sodalizio sportivo ed i calciatori, nel corso della Stagione Sportiva 2009/2010; appare infatti irrilevante il successivo deposito degli stessi ad opera dei calciatori, stante la inerzia dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l., e ciò anche in considerazione della legittimità di tale modus operandi. Non risulta, in sostanza, provato che il primo ed secondo contratto siano stati sottoscritti contestualmente e, pertanto, non può essere dichiarata la simulazione del primo accordo, contenente accordi economici più vantaggiosi, rispetto al secondo successivamente depositato. E’ irrilevante, al riguardo, il momento in cui sono stati “scaricati” i moduli utilizzati per gli accordi migliorativi in questione, essendo plausibile che i moduli stessi siano stati scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. La mancata prova della simulazione, nonché di elementi volti a dimostrare il versamento della S.S. Cavese 1919 S.r.l. a favore dei sigg.ri Russo e Scartozzi di compensi, premi o indennità superiori a quelli pattuiti, esclude, quindi, la violazione, da parte dei sigg.ri Russo e Scartozzi, del combinato disposto di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 94 N.O.I.F. e dall’art. 8 comma 6 C.G.S.”. La Procura Federale ha proposto ricorso avverso tale decisione ritenendo la stessa erronea in quanto definirebbe il quadro degli elementi forniti dalla Procura “insufficiente” a ritenere provate le condotte contestate senza spiegare le ragioni che sottostanno a tale qualificazione, né fornire l’interpretazione alternativa che a detti elementi dovrebbe essere data. Secondo la prospettazione della Procura, sussisterebbe un quadro indiziario grave, preciso e concordante, privo di una diversa lettura e sarebbero state sottolineate altresì le contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni dei deferiti attinenti, tra l’altro, alle motivazioni che avrebbero indotto la società a stipulare accordi migliorativi. In conclusione, la Procura Federale – evidenziando come elemento particolarmente rilevante il sistematico, coerente e collaudato sistema di simulazione contrattuale attuato dalla società S.S. Cavese 1919 S.r.l., nella Stagione Sportiva 2009/2010, al fine di trarre un indebito vantaggio economico per la società e i calciatori, nonché un comportamento di concorrenza sleale nei confronti delle altre società in relazione al rispetto della disciplina e degli adempimenti economici prescritti per la iscrizione e la partecipazione ai campionati – ha chiesto, in parziale riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 40 del 20.11.2012, di ritenere i deferiti responsabili disciplinarmente per le violazioni agli stessi ascritte e, per l’effetto, condannarli alle sanzioni oggetto di richiesta da parte della Procura Federale nel primo grado di giudizio o a quelle ritenute di giustizia. I sigg.ri Francesco Russo e Daniele Scartozzi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Calcagno e Silvia Abbo, hanno presentato controdeduzioni ai sensi dell’art. 38, comma 3, C.G.S.. Hanno eccepito in via preliminare l’improcedibilità del deferimento per violazione del termine perentorio per la conclusione delle indagini di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S., essendosi l’attività di indagine protratta ben oltre il termine del 31.12.2010; nel merito hanno sostenuto la mancanza di prove in ordine alla contestualità della sottoscrizione dei contratti ed alla illiceità di una condotta di per sé legittima. I tesserati hanno anche contestato l’eccessività della sanzione loro inflitta per il capo di imputazione relativo alla violazione delle norme sull’assistenza degli Agenti. In conclusione, i calciatori Russo e Scartozzi hanno chiesto: - in via preliminare, la riforma della decisione e l’annullamento della sanzione loro inflitta in accoglimento della relativa eccezione di improcedibilità; - nel merito, il rigetto del gravame proposto dalla Procura Federale e la riforma della decisione impugnata con l’applicazione di una sanzione minima e simbolica. La Corte, in primo luogo, rileva l’inammissibilità delle richieste formulate dai calciatori sigg.ri Russo e Scartozzi per la riforma della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Infatti, l’art. 37, comma 1, C.G.S. prevede che il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale è instaurato, tra l’altro, su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali e la relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro 3 giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. L’art. 38, comma 1, C.G.S., analogamente stabilisce che la dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il comma terzo, invece, indica che la controparte deve inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo. Ne consegue che - non avendo i sigg.ri Russo e Scartozzi preannunciato alcun reclamo ex art. 38, comma 1, C.G.S., ma soltanto controdedotto ex art. 38, comma 3, C.G.S. sul ricorso proposto dalla Procura Federale - non sono ammissibili le richieste volte a contestare il capo della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che non ha costituito oggetto del ricorso proposto dalla Procura Federale, vale a dire il capo della decisione relativo alle sanzioni inflitte ai due tesserati. In altri termini, non è ammissibile che, con la presentazione di controdeduzioni in ordine ad un ricorso ritualmente proposto, la controparte possa ampliare il thema decidendum, impugnando a sua volta, per profili diversi e con un differente petitum, lo stesso o un diverso capo della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che avrebbe avuto l’onere di impugnare con un autonomo tempestivo ricorso, preceduto da un tempestivo preannuncio di reclamo. Il ricorso proposto dalla Procura Federale è infondato e va di conseguenza respinto. L’organo giudicante di primo grado, come in precedenza riportato, ha fatto presente che “dalla documentazione versata in atti non può escludersi che tra la S.S. Cavese 1919 S.r.l. e i propri tesserati siano stati validamente sottoscritti in corso di campionato accordi economici migliorativi di quelli già esistenti tra le parti. L’esame degli atti allegati al deferimento non evidenzia il fine fraudolento dei contratti stipulati tra il sodalizio sportivo ed i calciatori, nel corso della Stagione Sportiva 2009/2010; appare infatti irrilevante il successivo deposito degli stessi ad opera dei calciatori, stante la inerzia della S.S. Cavese 1919 S.r.l., e ciò anche in considerazione della legittimità di tale modus operandi. Non risulta, in sostanza, provato che il primo ed secondo contratto siano stati sottoscritti contestualmente e, pertanto, non può essere dichiarata la simulazione del primo accordo, contenente accordi economici più vantaggiosi, rispetto al secondo successivamente depositato. E’ irrilevante, al riguardo, il momento in cui sono stati “scaricati” i moduli utilizzati per gli accordi migliorativi in questione, essendo plausibile che i moduli stessi siano stati scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. La mancata prova della simulazione, nonché di elementi volti a dimostrare il versamento dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. a favore dei sigg.ri Russo e Scartozzi di compensi, premi o indennità superiori a quelli pattuiti, esclude, quindi, la violazione, da parte dei sigg.ri Russo e Scartozzi, del combinato disposto di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 94 N.O.I.F. e dall’art. 8 comma 6 C.G.S.”. In sede di ricorso, la Procura Federale, per evidenziare l’univocità e la concordanza dei gravi indizi, ha rappresentato che: - in tutti i casi i moduli contrattuali utilizzati per redigere l’accordo migliorativo sono stati acquisiti dalla società, mediante la procedura telematica instaurata dalla competente Lega, nella stessa data, cioè l’8 luglio, in prossimità della data in cui sono stati stipulati molti contratti depositati dalla Società all’inizio della Stagione Sportiva 2009/2010; - nel caso del signor Francesco Russo i moduli utilizzati per redigere il primo contratto e l’accordo migliorativo sono stati acquisiti dalla Cavese a brevissima distanza di tempo uno dall’altro; - in tutti i casi la società ha “conservato” i moduli che sarebbero stati poi utilizzati per redigere l’accordo migliorativo per alcuni mesi, senza utilizzarli per i contratti economici stipulati con altri calciatori nel periodo intercorso tra il deposito del primo contratto e la data dell’asserito accordo migliorativo; - in nessuno dei casi i moduli contrattuali utilizzati per redigere l’accordo migliorativo sono stati acquisiti in prossimità della data in cui gli stessi sarebbero stati stipulati; - in nessuno dei casi la società ha provveduto a depositare presso la Lega l’accordo migliorativo e ciò senza alcuna giustificazione ragionevole stante la facoltà sostitutiva garantita al calciatore dalle regole federali; - in nessuno dei casi i calciatori hanno avanzato contestazione in ordine al mancato tempestivo deposito dell’accordo migliorativo da parte della Società presso la competente Lega, né hanno avanzato contestazioni in relazione all’elaborazione di cedolini paga mensili rapportati al primo contratto anziché all’accordo migliorativo. A tali elementi, si aggiungerebbero le contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni dei deferiti attinenti, tra l’altro, alle motivazioni che avrebbero indotto la società a stipulare accordi migliorativi; la scelta della Società di procedere ad un’ampia azione di stipula di contratti “migliorativi” sembrerebbe in evidente contraddizione con la nota grave situazione economica e finanziaria della Società nella primavera del 2010. La Corte ritiene che la decisione del giudice di promo grado sia stata correttamente adottata in quanto, nel caso di specie, la simulazione non può ritenersi sufficientemente provata. In primo luogo, occorre rilevare che non sussiste alcuna preclusione per le parti di esercitare la propria autonomia negoziale stipulando, nel corso della Stagione Sportiva, contratti modificativi, in senso migliorativo o peggiorativo, dei precedenti contratti. D’altra parte, l’art. 5 l. n. 91 del 1981 espressamente ammette la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. Il punto centrale della questione, invece, è relativo all’utilizzo di moduli contrattuali per la redazione dell’accordo migliorativo acquisiti in un tempo sensibilmente antecedente rispetto alla data di stipulazione degli accordi stessi. Tale circostanza, tuttavia, in assenza di una specifica disciplina relativa all’utilizzazione per sequenza cronologica dei moduli “scaricati”, non può assumere un rilievo dirimente in quanto è ben possibile che siano “scaricati” in un certo e limitato arco temporale una quantità di moduli superiori alle esigenze effettive e che gli stessi siano poi adoperati successivamente, quando dovessero presentarsi specifiche esigenze di utilizzo. L’omesso deposito dei contratti rinnovati da parte della Società, inoltre, non può di per sé solo costituire un indizio sufficiente a provare il carattere simulatorio del primo accordo, rappresentando una condotta sostanzialmente priva di significato ai fini della formazione dell’eventuale fattispecie fraudolenta. La simulazione, infatti, ove effettivamente sussistente, potrebbe essere realizzata a prescindere dal deposito o meno del secondo contratto da parte della Società, tanto più che il deposito può essere effettuato dalla controparte, mentre l’omesso deposito potrebbe avere la sua causa in mera negligenza o in finalità del tutto diverse da quella ipotizzata. La reiezione del ricorso proposto dalla Procura Federale rende irrilevante l’esame dell’eccezione di improcedibilità del deferimento. La Corte, tuttavia, sottolinea che la stessa si presenta infondata in quanto le indagini devono ritenersi concluse entro il termine perentorio del 31.12.2010, tanto che, in data 30.12.2010, il Sostituto Procuratore delegato per gli accertamenti ha trasmesso una nota alla Procura Federale depositando documenti all’esito degli accertamenti effettuati. La chiusura delle indagini, peraltro, non preclude alla Procura di tenere conto nell’atto di deferimento di atti amministrativi o, come nel caso di specie, di decisioni degli organi di giustizia sportiva sopravvenuti, che possano in qualche modo assumere rilievo ai fini della eventuale qualificazione dell’illecito e della natura ed entità della richiesta sanzionatoria. In sostanza, l’attività di indagine è volta alla ricostruzione dei fatti ascritti al tesserato ed è attività distinta da quella, che può intervenire anche successivamente e comunque fino alla trasmissione dell’atto di deferimento, sulla cui base l’organo requirente procede alla qualificazione dei fatti, accertati entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S., ed alla relativa richiesta sanzionatoria. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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