F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO DEL DOTT. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: – SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER GIORNI 15; – AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2007 AL 7 APRILE 2010, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 1214/1733PF09-10/AM/MA DEL 7.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO DEL DOTT. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: - SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER GIORNI 15; - AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2007 AL 7 APRILE 2010, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 1214/1733PF09-10/AM/MA DEL 7.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012, ha inflitto al signor Bruno Carpeggiani, agente di calciatori con licenza della F.I.G.C, la sospensione della licenza per giorni 15 oltre all’ammenda di € 2.500,00. La sanzione è stata inflitta all’agente per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché all’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13.8.2009 tra il calciatore Stefano Maiorano, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la società SS Cavese 1919 S.r.l.. La C.D.N. ha così motivato la propria decisione: “In relazione alle violazioni contestate al sig. Bruno Carpeggiani si deve rilevare la legittimità dell’operato della Procura Federale che, accertando la contestazione per tabulas, ha ritenuto superfluo disporre la audizione personale del deferito. Risulta confermato dalla documentazione in atti che, durante la vigenza del rapporto tra il signor Bruno Carpeggiani ed il calciatore Maiorano, quest’ultimo abbia sottoscritto con la S.S. Cavese 1919 S.r.l. un contratto senza indicare il nominativo dell’agente. Risulta irrilevante il fatto che il deferito il giorno della sottoscrizione del contratto si trovasse in luogo differente da quello della stipula, rilevando, al fine di quanto contestato, la mancata indicazione del nominativo dell’agente nell’apposito spazio del contratto. Ed infatti, l’art, 93 N.O.I.F. evidenzia che ‘il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto’, non imponendo la personale partecipazione dell’agente durante la sottoscrizione”. L’interessato, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Miranda, ha proposto reclamo ex art. 37 C.G.S. avverso tale decisione, sia formulando eccezioni pregiudiziali, in relazione all’eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11, C.G.S. ed in relazione all’eccezione di nullità del deferimento per violazione dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio nella formazione degli elementi probatori sia deducendo censure nel merito per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nonché per violazione e falsa applicazione degli art. 93 N.O.I.F. e 12 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 ed insussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti. Il reclamante, in conclusione, ha chiesto, in via principale, di annullare la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, in via subordinata, di ridurre la stessa nella misura ritenuta di giustizia. Il reclamo proposto dal dott. Bruno Carpeggiani è fondato e va accolto. In particolare, è fondata, ed esime pertanto la Corte dall’esame delle ulteriori doglianze, l’eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11, C.G.S.. Detta disposizione stabilisce che le indagini relative ai fatti denunciati nel periodo 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale. Nel caso di specie, la stessa decisione impugnata dà conto del fatto che l’attività d’indagine sarebbe dovuta essere conclusa entro la data del 31.12.2010. Infatti, la C.D.N. ha fatto presente che. “in via preliminare, sulla asserita improcedibilità del deferimento disposto nei confronti dei sigg.ri Russo e Scartozzi per violazione del termine perentorio di conclusione delle indagini (art. 32, comma 11 C.G.S.), si osserva che la Procura ha svolto la attività di indagine nel rispetto del termine del 31/12/2010, non potendo essere considerato tale quanto svolto dalla requirente successivamente a tale data. Analoga considerazione deve essere formulata in merito alla asserita improcedibilità del deferimento disposto nei confronti del dott. Bruno Carpeggiani, per violazione del termine perentorio per la conclusione delle indagini (art. 32, comma 11 C.G.S.)”. Pertanto, rilevato che non è stata concessa proroga per lo svolgimento delle indagini, non sussiste dubbio che le stesse dovessero concludersi entro il termine perentorio del 31.12.2010, atteso che il fatto che ha visto coinvolto il calciatore Stefano Maiorano e, di conseguenza, il reclamante è stato denunciato in data 24.5.2010, vale a dire nell’arco temporale 1 gennaio/30 giugno, come risulta dall’atto di deferimento trasmesso dalla Procura Federale alla Commissione Disciplinare Nazionale. Tuttavia, la relazione, in data 27.12.2010, del collaboratore della Procura Federale incaricato degli accertamenti in relazione alla sottoscrizione di un doppio contratto di prestazioni sportive tra la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ed il calciatore Stefano Maiorano per la Stagione Sportiva 2009/2010 non contiene alcun riferimento ad attività di indagine nei confronti del dott. Carpeggiani. Parimenti, non può evincersi alcuna attività di indagine nei confronti del predetto agente dalla nota trasmessa, in data 30.12.2010, al Procuratore Federale dal Sostituto Procuratore delegato per gli accertamenti. L’unico riferimento al dott. Carpeggiani, invece, è contenuto nell’atto di deferimento del 7.9.2012 in cui, nell’ambito dei contratti relativi al signor Stefano Maiorano, è specificato che “il calciatore Stefano Maiorano ha affidato l’incarico di rappresentarlo all’agente signor Bruno Carpeggiani con mandato in vigore dal 20.3.2008 al 10.3.2010, regolarmente depositato presso la Commissione Agenti, come appare dall’interrogazione del sistema informativo AS400 della F.I.G.C.” e che “il contratto stipulato il 13.8.2009 tra il calciatore Stefano Maiorano e la società S.S. Cavese 1919 S.r.l. non riporta la indicazione del nominativo dell’agente del calciatore signor Bruno Carpeggiani, in violazione delle disposizioni del Regolamento Agenti e delle N.O.I.F. vigenti all’epoca dei fatti con responsabilità ascrivibili al calciatore Stefano Maiorano, al signor Gennaro Brunetti, legale rappresentante della società S.S. Cavese 1919 S.r.l. e al signor Bruno Carpeggiani, agente del calciatore Stefano Maiorano”. La Corte ritiene che l’assenza di qualsivoglia riferimento al dott. Carpeggiani nella nota inoltrata in data 30.12.2010 al Procuratore Federale dal Sostituto Procuratore delegato agli accertamenti e nella relazione del 27.12.2010 del collaboratore della Procura specificamente incaricato degli accertamenti in relazione ai contratti stipulati con la S.S. Cavese 1919 S.r.l. dal calciatore Stefano Maiorano, faccia ragionevolmente presumere che, alla data di scadenza del termine perentorio per lo svolgimento delle indagini, vale a dire al 31.12.2010, non fosse stata espletata alcuna attività accertativa nei confronti dell’agente, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi verosimilmente avvenuta al di là del perentorio dies ad quem. All’accoglimento del reclamo segue, per l’effetto, l’annullamento della sanzione irrogata all’interessato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nonché la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Bruno, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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