F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 6) RICORSO DELL’A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERNACCI MARCO SEGUITO GARA A.C. BELLARIA IGEA MARINA/MANTOVA DEL 25.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 76/DIV del 27.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it
6) RICORSO DELL’A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERNACCI MARCO SEGUITO GARA A.C. BELLARIA IGEA MARINA/MANTOVA DEL 25.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 76/DIV del 27.11.2012)
Con atto in data 11.12.2012 l’amministratore unico della A.C. Bellaria Igea Marina S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - di cui al Com. Uff. n. 76/DIV del 27.11.2012-, con il quale era stata disposta la squalifica per 3 giornate al calciatore Bernacci Marco ( in relazione al comportamento irriguardoso ed offensivo osservato dallo stesso nei confronti di un assistente arbitrale durante -e dopo- la gara A.C. Bellaria Igea Marina-Mantova F.C., disputatasi il 25.11.2012). Si deduce nell’atto di gravame che, in realtà, non v’era stata “da parte del calciatore alcuna intenzione di arrecare danno alle persone, ma solo una richiesta di colloquio per spiegare le motivazioni del suo comportamento”, sollecitandosi, in considerazione di questo, la riduzione di un turno della squalifica inflitta. Il reclamo, limitato al rilievo appena riportato, e dunque contrassegnato da evidente genericità di contenuto, non può essere accolto, anche perché la versione ricostruttiva avanzata è nettamente contraddetta dai puntuali riferimenti del rapporto dell’assistente dell’arbitro della gara. Questi ha segnalato una condotta dapprima ingiuriosa e di poi aggressiva del Bernacci, che tra l’altro gli ha impedito di rientrare nel suo spogliatoio fino a che non veniva “portato via” dal dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Bellaria Igea Marina di Bellaria Igea Marina (Rimini). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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