F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 7) RICORSO DEL SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/SUDTIROL DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell’11.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 13 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 7) RICORSO DEL SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/SUDTIROL DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell’11.12.2012) Il signor Learda Franco, allenatore della società Lecce S.p.A., con fax del 12.12.2012 ha preannunciato reclamo avverso la decisone del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto ad esso reclamante la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara in riferimento alla gara Lecce/Sudtirol del 9.12.2012. Il reclamo, diretto a ottenere il via principale la riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo da ridursi alla sanzione dell’ammonizione o dell’ammonizione con diffida e, in subordine, la riduzione della sanzione della squalifica alla sanzione dell’ammenda, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Assistente Arbitro, riportato pedissequamente nel rapporto di quest’ultimo. Il reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione inflittagli, un’incongruenza tra il rapporto dell’Assistente dell’Arbitro e dell’Arbitro e l’andamento dei fatti, in quanto la frase riportata nel referto non sarebbe stata pronunciata da esso reclamante, bensì dal medico sociale della squadra del Lecce. Esso reclamante non avrebbe rivolto nessuna espressione offensiva nei confronti dell’Assistente dell’Arbitro, essendosi limitato a manifestare il proprio dissenso rispetto all’operato dell’Arbitro e dell’Assistente dell’Arbitro in ordine alla valutazione “di un fatto di giuoco a favore del Sudtirol”. In secondo luogo, il reclamante deduce l’eccessività della sanzione inflittagli, non ricorrendo nel caso si specie “una condotta offensiva, minacciosa o ingiuriosa”. Ma tale incongruenza non sussiste, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per cui il reclamante abbia sentito la necessità di recarsi, al termine della gara, nello spogliatoio dell’Arbitro e degli Assistenti dell’Arbitro “per scusarsi personalmente del suo comportamento”. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti dell’Arbitro e degli Assistenti arbitrali, che, oltretutto, nel caso di specie risultano precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all’allenatore Lerda si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dai rapporti dell’Arbitro e dell’Assistente arbitrale. In secondo luogo, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara è una sanzione congrua e non già eccessiva o sproporzionata, come sostiene invece il reclamante. Infatti, i precedenti giurisprudenziali, riportati nel reclamo a sostegno della tesi dell’eccessività della sanzione, si riferiscono a condotte che non sono offensive, né minacciose, né ingiuriose. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Lerda Franco. Dispone adebitarsi la tassa reclamo.
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