F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 04 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENO D’URGENZA DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. CUOGHI STEFANO SEGUITO GARA FROSINONE/VIAREGGIO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 04 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENO D’URGENZA DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. CUOGHI STEFANO SEGUITO GARA FROSINONE/VIAREGGIO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Frosinone(Viareggio, disputato in data 22.12.2012 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Stefano Cuoghi la squalifica per una giornata effettiva di gara, per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine della gara. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società F.C. Esperia Viareggio S.r.l., la quale sostiene che la frase refertata dal Commissario di campo nel proprio verbale non sarebbe quella effettivamente pronunciata dal Sig. Cuoghi e che, di conseguenza, alcuna espressione blasfema è stata mai proferita dall’allenatore del Viareggio. A supporto della propria tesi, la Società evidenzia come l’arbitro non abbia rilevato alcun comportamento anomalo, né tantomeno alcuna particolare espressione pronunciata da parte del Sig. Cuoghi. La Corte, esaminati gli atti, rileva come il verbale redatto dal Commissario di campo, così come il referto dell’Arbitro e degli altri ufficiali di gara, ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui il Sig. Cuoghi ha pronunciato l’espressione blasfema refertata. Risulta, peraltro, davvero poco credibile la tesi sostenuta dalla ricorrente in sede di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C Esperia Viareggio S.r.l di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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