F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 04 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. ZADOTTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.1.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA-JUVE STABIA DELL’8.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 10.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 04 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. ZADOTTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.1.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA-JUVE STABIA DELL’8.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 10.12.2012) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 51 del 10.12.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al signor Zadotti Francesco, Presidente pro tempore della società Ternana Calcio S.p.A., la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.1.2013 per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, urlato verso il direttore di gara con il dito puntato contro il volto “ sei in malafede non sei riuscito però a farci perdere” . ( art. 5 comma 1 e 12 commi 5 e 7 C.G.S.) . Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il sig. Zadotti chiedendo in via principale e nel merito l’annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nazionale e quindi revocare la sanzione elevata, in subordine la sanzione quantificata in ammenda con diffida (ex art. 19 comma 1 C.G.S.) e in ulteriore subordine riquantificare la squalifica qualificandola in modo meno oneroso ex art. 16 comma 4 C.G.S.. A conforto di tale istanze il ricorrente evidenzia da una parte come la frase non voleva essere ingiuriosa e dall’altra la mancanza di recidiva del ricorrente in analoghe fattispecie. Tutto ciò andrebbe ad incidere, in base a quanto dedotto nel ricorso, sulla congruità della sanzione elevata dal Giudice ritenuta sproporzionata. La Corte di Giustizia Federale, letto l’atto di gravame ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene il ricorso fondato, e dunque da accogliere, nei limiti della domanda subordinata di cui al reclamo in esame con cui è chiesto alla Corte di ridefinire la sanzione elevata. A giudizio di questa Corte, considerata l’assenza di recidiva a carico del ricorrente, deve ritenersi la condotta del sig. Zadotti, non ingiuriosa, anche se certamente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. L’espressione adoperata “sei in malafede non sei riuscito però a farci perdere”, avuto anche riguardo al contesto nel quale la stessa si inserisce, non può essere ritenuta direttamente lesiva della personalità del direttore di gara ovvero offensiva del suo decoro e della sua dignità, risultando piuttosto la stessa, come detto, irriguardosa ed irrispettosa e comunque per questa ragione meritevole di essere sanzionata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Zadotti Francesco, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta a tutto il 15 gennaio 2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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