F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 04 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. TARE TIGLI; – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. CALVERI ANTONIO ARMANDO; – DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE; PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE: – DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DEL CALCIO MERCATO 2011/2012; – DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 9103/001 PF11-12/SP/SS/BLP DEL 18.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 04 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. TARE TIGLI; - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. CALVERI ANTONIO ARMANDO; - DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE; PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE: - DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DEL CALCIO MERCATO 2011/2012; - DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 9103/001 PF11-12/SP/SS/BLP DEL 18.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.12.2012) Con ricorso ritualmente proposto la S.S. Lazio ha impugnato la decisione della C.D.N. (Com. Uff. n. 54 del 13.12.2012) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, ha irrogato a: a) Tare Igli, all'epoca dei fatti tesserato in favore della S.S. Lazio, la sanzione di mesi 2 di inibizione per avere, in violazione dell'art. 1 comma 5 C.G.S. anche in relazione all'art. 1 e 2 del Regolamento per l'accesso all'area del Calcio Mercato 2011/2012, “ottenuto il pass per l'accesso all'area Federale pur non essendo iscritto nei fogli di censimento della Società di appartenenza quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario, ovvero per non essere iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi”; b) Calveri Armando Antonio, all'epoca dei fatti tesserato per la S.S. Lazio, la sanzione di giorni 15 di inibizione per avere, in violazione dell'art. 1 e 2 del Regolamento per l'accesso all'area del Calcio Mercato 2011/2012, “quale Segretario Generale della Società S.S. Lazio S.p.A., richiesto, come risulta dalla firma apposta in calce, l'accredito del Sig. Tare Igli attribuendogli la qualifica di “Direttore Sportivo” pur non avendone questi la qualifica, nemmeno nel foglio di censimento”; c) S.S. Lazio S.p.A. l'ammenda di € 4.000,00, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) preliminarmente l'inidoneità del “Regolamento per l'accesso all'area del Calcio Mercato”, atto emanato dalla ADISE su delega della F.I.G.C., ad integrare la qualifica di norma Statutaria o atto federale richiamato dall'art. 1 C.G.S.; 2) nel merito, che il tesserato Tare, dopo avere superato l'apposito corso, aveva inoltrato, fin dal 2009, domanda di iscrizione nell'elenco dei Direttori Sportivi, senza ricevere riscontro alcuno, di talché, in perfetta buona fede e a distanza di due anni, aveva ritenuto, in una sorta di affidamento, che la domanda fosse stata accolta. A supporto delle sue argomentazioni la ricorrente ha richiamato le disposizioni di cui all'art. 100 N.O.I.F. che prevede che il trasferimento dei calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica e dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. A tal uopo ha affermato che il Tare, all'epoca dei fatti collaboratore della Società con funzioni dirigenziali, anche se non ancora censito quale Direttore Sportivo, era stato delegato a partecipare al calciomercato come previsto dall'art. 1 del su citato “Regolamento”. Per quanto, poi, attiene all'invocato principio del “silenzio – assenso” ha richiamato diverse disposizioni di legge ed un precedente del Consiglio di Stato. Da ultimo ha rilevato che non vi era prova che il Tare avesse, nelle circostanze di tempo dedotte, svolto una qualche attività di collaborazione nella gestione sportiva della Società all'interno dell'area federale. Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la riduzione della sanzione della inibizione ad una ammenda. Alla seduta del 4.1.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – sono comparsi il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del Ricorso, ed il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso deve essere parzialmente accolto per quanto di ragione. Osserva in linea di principio questa Corte, condividendo gli assunti della C.D.N., che il Tare, come si evince dalla documentazione in atti, pur non essendo iscritto nei fogli censimento della S.S. Lazio con un incarico idoneo a rappresentare o ad agire in nome e per conto della Società, quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario, aveva ottenuto il pass di accesso all'area non avendone titolo. Emerge, infatti, dagli atti che il Tare, il 24.6.2011 era stato accreditato quale rappresentante della Società, ed in data 31.8.2011 con la qualifica di Direttore Sportivo, pur non risultando iscritto nell'apposito elenco speciale né risultando tale qualifica dal foglio censimento, ove, per contro, risultava indicato solo come “Dirigente Accompagnatore della 1° Squadra”, condizione, questa, che, come è noto, non era sufficiente per essere ammesso all’area federale del calciomercato. Per quanto, poi, attiene alla natura delle disposizioni regolamentari attinenti all'accesso alla sede ufficiale di svolgimento della campagna trasferimenti di calciatori professionisti, è pacifico, come statuito da questa Corte in precedenti pronunce (v. Com. Uff. n. 106 del 9.2.2009), che le stesse pur non costituendo “norme federali”, come correttamente enunciato dalla C.D.N., rientrano nella categoria di “atti federali”, con il conseguente riconoscimento dell'efficacia vincolante nei confronti di tutti i tesserati. Il Tare, pertanto, non avendo alcuna delle qualifiche distintamente enunciate negli artt. n. 1 e, nel caso di specie, n. 2 (Direttori Sportivi) del “Regolamento”, accedendo all’area federale ed ottenendo l’accredito in modo irregolare, ha tenuto una condotta in violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S.. Osserva, infine, questa Corte che, pur non sussistendo nella fattispecie l’invocato principio del “silenzio-assenso”, può indubbiamente tenersi conto, nel determinare la concreta sanzione applicabile, della natura formale della violazione, nonché, non da ultimo, dell’affidamento in dipendenza del quale il Tare riteneva che la sua domanda di iscrizione nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in considerazione del tempo decorso, fosse stata accolta. Di qui, in definitiva, la rideterminazione della sanzione nei termini di cui al dispositivo e la correlata riduzione dell’ammenda inflitta alla società di appartenenza. Non sussistono, invece, i presupposti per ridurre la sanzione inflitta al sig. Calveri, da ritenersi di certo congrua e comunque tenue, per la responsabilità connessa alla richiesta di accredito in relazione a qualifica non posseduta. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma): - riduce la sanzione per il sig. Tigli Tare ad 1 mese di inibizione; - riduce la sanzione per la S.S. Lazio S.p.A. ad € 2.000,00 di ammenda. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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