F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DISPUTA DELLA GARA DEI QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA FIORENTINA/ROMA DEL 16.1.2013, IN FIRENZE (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff n. 112/D del 21.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DISPUTA DELLA GARA DEI QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA FIORENTINA/ROMA DEL 16.1.2013, IN FIRENZE (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff n. 112/D del 21.12.2012)
La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 10.1.2013 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla A.S. Roma S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) avverso il provvedimento di disputa in Firenze della gara Fiorentina/Roma, del 16.1.2013, valida per i quarti di finale del torneo “Coppa Italia” 2012/2013. In particolare, la Società, mediante il predetto ricorso (notificato invero anche alla Lega Nazionale Professionisti Serie A quale atto di significazione), lamentava la presunta violazione del Regolamento valevole per la competizione “Coppa Italia 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015” da parte della Lega Nazionale Professionisti, la quale, nel disporre il calendario delle gare dei quarti di finale del torneo in questione, non avrebbe concesso alla Società medesima di disputare la propria gara in casa, ma avrebbe, invece, individuato lo stadio della città di Firenze quale luogo in cui far disputare la partita in oggetto. La Società sosteneva, invero, che, ai sensi dell’art. 3.7. del predetto Regolamento, la stessa avrebbe avuto diritto a disputare il match in questione presso lo Stadio Olimpico di Roma, non sussistendo, tra l’altro, concomitanza con la gara Lazio / Catania, già disputata in data 8.1.2013. Contro il predetto ricorso, sia la L.N.P., sia la A.C.F. Fiorentina S.p.A. presentavano proprie memorie difensive. La L.N.P., con il proprio atto, chiedeva il rigetto del reclamo presentato dalla Società perché inammissibile e/o improseguibile e/o improcedibile in ragione (i) del difetto di potestas iudicandi e di competenza dell’adita Corte di Giustizia Federale, (ii) dell’insindacabilità delle decisioni della L.N.P. sulla formazione del calendario delle gare, in ragione dell’art. 4 del Regolamento in questione, nonché, comunque, (iii) dell’infondatezza nel merito delle censure proposte dalla Società. A tal proposito, la L.N.P. evidenziava come, al fine di adempiere al contratto di licenza dei diritti audiovisivi del torneo in questione, nel definire il calendario delle gare, la stessa ha dovuto “spalmare” le partite dei turni finali della predetta competizione in giornate diverse fra loro, individuando i “campi di casa” non incompatibili tra loro attraverso il criterio della “concomitanza”. Pertanto, atteso che, a detta della L.N.P., il predetto criterio si riferirebbe al turno e non alla contemporaneità delle gare, nonché in virtù della precedenza della club Lazio a disputare in casa la propria partita, la L.N.P. medesima non poteva che disporre la disputa della partita oggetto di contestazione in Firenze e non presso lo stadio della città di Roma. Le stesse osservazioni sono state presentate, nelle proprie memorie, dalla Fiorentina, la quale aggiunge, tra i motivi di inammissibilità e improcedibilità del ricorso della Società, la violazione del contraddittorio nei confronti delle società di Serie A in relazione all’interesse individuale connesso all’annullamento del Com. Uff. n. 112 del 21.12.2012. A tali memoria, la Società replicava depositando brevi note, nelle quali precisava (i) che l’insindacabilità del calendario non ha nulla a che vedere con l’oggetto della contestazione, che, invero, atterrebbe alla cd. “inversione del campo”, (ii) che la competenza della Corte di Giustizia Federale a decidere della fattispecie in questione, deriverebbe da quanto disposto dall’art. 31, lett. e), C.G.S., (iii) che l’interpretazione del termine “concomitanza” resa dalla L.N.P. contrasterebbe con la regola principale della competizione “Coppa Italia”, secondo la quale la squadra con il numero più basso in tabellone deve ospitare l’avversario con un numero di ingresso più alto. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 10.1.2013, sono presenti, per la Società, l’Avv. Antonio Conte, l’Avv. Battistoni ed il dott. Franco Baldini, per la Fiorentina, l’Avv. Galli ed il dott. Sandro Menicucci, nonché per la L.N.P., l’Avv. Ruggero Stincardini. Il ricorso è improponibile. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, non può che dichiarare, infatti, la propria incompetenza a decidere la fattispecie in oggetto. Ciò detto in quanto l’elenco delle fattispecie sulle quali la Corte è competente a decidere, contenuto nell’art. 31 C.G.S., ha carattere tassativo, con la conseguenza che la Corte medesima non potrà pronunciarsi su questioni diverse da quelle specificatamente indicate in tale norma. In particolare, in merito all’eccezione della Società relativa alla competenza della Corte ex art. 31, lett e), C.G.S., quest’ultima rileva come non sussista alcuna norma federale che disponga la competenza della Corte stessa a decidere su fattispecie come quella in esame. Fermo quanto sopra, considerato che non spetta altresì alla Corte esaminare e decidere nel merito la fondatezza dell’atto di significazione rivolto dalla Società direttamente alla Lega di appartenenza, abilitata ovviamente ad assumere le proprie determinazioni nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, deve lasciarsi impregiudicata ogni valutazione su tale atto. Il reclamo in quanto tale va, invece, per quanto sopra dichiarato improponibile. Per questi motivi la C.G.F., - visto l’atto di contestuale significazione e reclamo presentato dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, - visti gli atti del procedimento, nonché le memorie delle parti, - considerato che non spetta alla Corte alcuna valutazione circa l’atto di significazione rivolto direttamente alla Lega di appartenenza, con richiesta di determinazione in merito da parte della Lega stessa, la C.G.F., - visti i limiti fissati dall’ordinamento di settore alla propria potestas iudicandi, dichiara il reclamo improponibile. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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