F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. URSINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVE STABIA/CROTONE DEL 26.12.2012 (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff n. 59/D del 27.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 01 Marzo 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL SIG. URSINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVE STABIA/CROTONE DEL 26.12.2012 (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff n. 59/D del 27.12.2012)
Con Com. Uff. n. 59 del 27.12.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, disponeva a carico del Sig. Ursino Giuseppe, direttore sportivo della Società F.C. Crotone S.r.l., l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.1.2013. In particolare, il Sig. Ursino Giuseppe, direttore sportivo della Società F.C. Crotone S.r.l., al termine della gara Juve Stabia/Crotone del 26.12.2012 avrebbe assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro, rivolgendogli espressioni ingiuriose e accuse di parzialità. La suindicata infrazione è stata, inoltre, rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale, Giorgio Di Maio, come riportato nell’allegato al rapporto dell’arbitro inerente la gara suindicata. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, in data 28.12.2012, il sig. Ursino Giuseppe, direttore sportivo della Società F.C. Crotone S.r.l. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti Nel rapporto dell’arbitro, si riporta che:”A fine gara, mentre entravo nello spogliatoio venivo avvicinato dal dirigente accompagnatore della Società Crotone, Sig. Ursino Giuseppe, che con fare minaccioso […] mi diceva: è ora di finirla, siete scandalosi, rigori dati inventati e rigori non dati. Siete uno scandalo”. Nel rapporto del sostituto Procuratore federale, Giorgio Di Maio, del 26.12.2012, si legge testualmente che: “Al termine dell’incontro, […] il sig. Ursino Giuseppe ha proferito parole offensive nei confronti dell’arbitro: i rigori li date, non li date, siete scandalosi.” L’atteggiamento offensivo risulta essersi protratto per tutto il tragitto, fino alla porta di accesso allo spogliatoio dell’arbitro e dei suoi assistenti, e anche oltre visto che, come riportato: “il sig. Ursino Giuseppe ha continuato ad inveire contro l’arbitro, in modo particolare cercando di entrare con forza nel predetto spogliatoio”. La difesa del sig. Giuseppe Ursino sostiene che il comportamento dello stesso si sostanziava unicamente in una civile ed educata protesta nei confronti del sig. Palazzino, direttore di gara, ma senza connotazioni esasperate, volgari e offensive. La Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento con conferma della sanzione gravata. Ed invero, come più volte sancito da questa Corte, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata - ex art. 35 C.G.S. - tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’assistente arbitrale, dalla quale traspare tutta la portata offensiva delle frasi di Ursino. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ursino Giuseppe. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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