DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 27.02.2013 Campionato Nazionale Juniores Delibera del Giudice Sportivo gara del 2/ 2/2013 CARONNESE S.S.D.AR.L. – TREZZANO CALCIO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 27.02.2013 Campionato Nazionale Juniores Delibera del Giudice Sportivo gara del 2/ 2/2013 CARONNESE S.S.D.AR.L. - TREZZANO CALCIO Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CARONNESE S.S.D.AR.L., osserva: - la società reclamante chiede che alla società TREZZANO CALCIO sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, comma 5, lettera a) del C.G.S., per avere un proprio calciatore, PENNA LORIS, preso parte alla gara di cui all'oggetto nonostante lo stesso fosse stato squalificato per una gara con Comunicato Ufficiale n. 57 del 30 gennaio 2013. Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto: - dall’esame degli atti (referto arbitrale della gara TREZZANO CALCIO - FOLGORE CARATESE A.S.D. del 26.1.2013) risulta che il calciatore PENNA LORIS è stato espulso dal campo per doppia ammonizione, e non aveva, all’atto della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, ancora scontato la sanzione inflittagli di cui al C.U. n. 57 del 30 gennaio 2013; - considerato che ai sensi dell’art.22 comma 2 C.G.S. le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e che nel caso di specie dal 30 gennaio al 2 febbraio 2013 la società TREZZANO CALCIO non ha disputato alcuna gara; - tenuto conto che l’art.17 comma 5 lett. A) C.G.S. dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara calciatore squalificato debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara; P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società TREZZANO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: CARONNESE S.S.D.AR.L. - TREZZANO CALCIO 3-0; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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