DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.2.2013 Delibera del Giudice Sportivo SANT’ ANGELO 1907 S.R.L. – VOGHERA S.R.L. Il Giudice Sportivo,

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.2.2013 Delibera del Giudice Sportivo SANT’ ANGELO 1907 S.R.L. - VOGHERA S.R.L. Il Giudice Sportivo, - rilevato che la gara in epigrafe, prevista per il 10 febbraio 2013 alle ore 14.30, non è stata disputata giusta ordinanza della Giunta Comunale del Comune di Sant'Angelo Lodigiano che non ha concesso alla società S.Angelo Calcio l'utilizzo del Campo Sportivo Comunale; - considerato che, come da comunicazione del Sindaco allegata al rapporto di gara, tale provvedimento è stato adottato per "la mancanza delle condizioni minime organizzative e di sicurezza per la totale assenza dei proprietari-responsabili referenti della società; - considerato quindi che della mancata disputa della gara deve ritenersi responsabile la società S.Angelo Calcio ai sensi dell'art.17 comma 1 del CGS; PQM delibera: 1) di infliggere alla Società S.Angelo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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