DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 454 del 14.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Gara del 10/ 2/2013 S.S.D. VIAGRANDE CALCIO A5 – G.S.D. ATL. CATANZARO S. GALLO 79

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 454 del 14.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Gara del 10/ 2/2013 S.S.D. VIAGRANDE CALCIO A5 – G.S.D. ATL. CATANZARO S. GALLO 79 Rilevato che la gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della ATLETICO CATANZARO S. GALLO Considerato che la predetta Società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna P.Q.M decide di comminare alla società ATLETICO CATANZARO S. GALLO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 200 quale 1° rinuncia. Di corrispondere alla Società VIAGRANDE CALCIO A5 l’importo di EURO 250 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.
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