LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 04 Marzo 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 158 DEL 04 Marzo 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori
delle Società Atalanta, Bologna, Milan, e Torino hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.