LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 12.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. Pro Vercelli – Soc. Sassuolo Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 12.02.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Gara Soc. Pro Vercelli - Soc. Sassuolo
Il Giudice Sportivo
premesso che:
dall’esame del referto arbitrale e dal supplemento allo stesso i deprecabili accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini. Al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, giunto sotto il tunnel, l’Arbitro insieme ai suoi collaboratori, veniva verbalmente aggredito da 6/7 persone che non avevano l’autorizzazione ad essere presenti in quei locali, in quanto non iscritti nelle distinte ufficiali di gara consegnate. Tra le tante persone, il Direttore di gara riconosceva il Sig. Romairone Giancarlo, Direttore sportivo della Soc. Pro Vercelli, non iscritto in distinta, il quale inveiva nei suoi confronti, pronunciando ad alta voce espressioni pesantemente ingiuriose e offensive. Insieme, vi erano altre 5/6 persone che non venivano riconosciute in quanto non presenti in distinta, ma che urlavano, sempre nei confronti del Direttore di gara, frasi altrettanto ingiuriose e offensive che venivano pronunciate mentre l’Arbitro entrava nel suo spogliatoio. Tali persone si accalcavano all’ingresso della porta che lo stesso riusciva a chiudere con fatica e con l’aiuto di alcuni inservienti, che allontanavano con difficoltà le persone sopra citate. Le urla e le frasi ingiuriose e offensive proseguivano anche durante l’intervallo all’interno degli spogliatoi. Anche al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, si verificava una situazione simile alla precedente descritta, e nuovamente il Romairone Giancarlo rivolgeva, all’indirizzo dell’Arbitro ad alta voce ulteriori frasi offensive, ingiuriose e denigratorie. A loro volta i sostenitori della Pro Vercelli, dal momento dell’assegnazione del calcio di rigore al Sassuolo e dell’espulsione del calciatore Borghese Martino (11° del primo tempo), intonavano per tutta la durata della gara cori ingiuriosi e offensivi nei confronti del Direttore di gara. Infine, al rientro negli spogliatoi, sia alla fine del primo tempo che al termine della gara, l’Arbitro veniva raggiunto da sputi provenienti dalla terrazzina posta nel fabbricato sovrastante il tunnel di ingresso degli spogliatoi, occupata da una decina di sostenitori della Pro Vercelli che pronunciavano nei suoi confronti cori offensivi e minacciosi. L’Arbitro peraltro, segnalava che all’inizio del secondo tempo e dopo circa 3 minuti lo speaker dello stadio comunicava al pubblico per due volte che la Pro Vercelli giuocava in nove in quanto era stato espulso nello spogliatoio il capitano Matteo Abbate, durante l’intervallo. Le condotte sono state menzionate anche nella, sia pure scarna, relazione del collaboratore del Procuratore federale. E’ indubbio che i comportamenti e i fatti sopra descritti si caratterizzano per la loro gravità stante il contenuto evidentemente ingiurioso, offensivo, denigratorio, minaccioso e intimidatorio delle frasi proferite all’indirizzo del Direttore di gara e della categoria di appartenenza, la quantità e la qualità degli autori tra i quali un dirigente, la loro reiterazione, unitamente all’assenza della benché minima giustificazione da non potersi assolutamente rinvenire negli eventuali errori arbitrali. Del comportamento violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso e intimidatorio dei propri dirigenti e/o sostenitori la società Pro Vercelli è oggettivamente responsabile ex artt. 12.5 e 14 CGS, considerata la condotta ambigua ed inusuale posta in essere dalla stessa, di cui alla duplice comunicazione al pubblico dell’espulsione del calciatore Abbate, avvenuta negli spogliatoi nel corso dell’intervallo. Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n.1 lettere b) e d) nei termini di cui al dispositivo in considerazione della particolare gravità di quanto accaduto e dell’assenza della benché minima attività di cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti della squadra ospitante.
PQM
delibera di sanzionare la Soc. Pro Vercelli con l’obbligo di disputare la prossima gara nel proprio Stadio a porte chiuse e con l’ammenda di € 10.000,00.
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