COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AREA L’AQUILA FUTSAL TENDENTE AD OTTENERE LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL RAIANO C5 IN RELAZIONE ALLA GARA AREA L’AQUILA FUTSAL / REAL RAIANO C5 , DISPUTATA IL 2.2.2013 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE, C/2 GIRONE A .
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14.02.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AREA L’AQUILA FUTSAL TENDENTE AD OTTENERE LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL RAIANO C5 IN RELAZIONE ALLA GARA AREA L’AQUILA FUTSAL / REAL RAIANO C5 , DISPUTATA IL 2.2.2013 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE, C/2 GIRONE A .
Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale, la società A.S.D. Area L’Aquila Futsal calcio a cinque ha invocato la sanzione della perdita della gara in danno della società Real Raiano C5 , stante il mancato impiego nella gara in epigrafe specificata di due giovani calciatori, uno nato dall’1.1.1992 in poi e l’altro dall’1.1.1993 in poi, in base alla normativa di riferimento.
Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 1, C.G.S., che prevede che i ricorsi avverso la regolarità della gara debbono essere proposti al G.S., previo preannuncio di reclamo da inviarsi entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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