COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARIO TANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. (INIBIZIONE AI DIRIGENTI MARCUCCI VINCENZO E D’ARCO CARMINE FINO AL 25.3.2013) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS MARCIANESE / MARIO TANO, DISPUTATA IL 13.1.2013 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 21 del 17.1.2013 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARIO TANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. (INIBIZIONE AI DIRIGENTI MARCUCCI VINCENZO E D’ARCO CARMINE FINO AL 25.3.2013) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS MARCIANESE / MARIO TANO, DISPUTATA IL 13.1.2013 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 21 del 17.1.2013 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Mario Tano ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. per avere, entrambi i dirigenti, pesantemente minacciato l'Arbitro che necessitava, quindi, dell'intervento dei Carabinieri per uscire dal campo. Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione, in quanto i soggetti sanzionati si sarebbero limitati a contestare l’arbitro senza, peraltro, minacciarlo. Tale versione è stata confermata in sede di audizione. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato, atteso che, in realtà, l’allenatore Marcucci Vincenzo, come risulta dagli atti ufficiali, si è limitato a profferire una generica minaccia, mentre l’altro soggetto sanzionato si è reso responsabile anche di ingiurie. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione, riducendo la sanzione inflitta all’allenatore Marcucci Vincenzo fino al 28.2.2013, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone restituirsi la tassa versata.
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