COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE FINO AL 19.2.2013 ALL’LLENATORE MARINUCCI GAETANO; SQUALIFICA FINO AL 20.4.2015 AL CALCIATORE CIMINELLI VINCENZO; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 AL CALCIATORE DERNJANI AGIM; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARINUCCI GAETANO) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO AMATORI AIELLI / S. BENEDETTO DEI MARSI, DISPUTATO IL 26/1/13 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N°24 del 31.1.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE FINO AL 19.2.2013 ALL’LLENATORE MARINUCCI GAETANO; SQUALIFICA FINO AL 20.4.2015 AL CALCIATORE CIMINELLI VINCENZO; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 AL CALCIATORE DERNJANI AGIM; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARINUCCI GAETANO) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO AMATORI AIELLI / S. BENEDETTO DEI MARSI, DISPUTATO IL 26/1/13 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N°24 del 31.1.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Amatori Aielli ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le motivazioni che, di seguito, si riportano integralmente: quanto al calciatore Dernjani Adim, “perché protestava per la convalida di un gol prima afferrando al volto il direttore di gara e spingendolo a terra, poi, dopo la notifica dell'espulsione, afferrava il taccuino dell'arbitro e lo strappava e buttava a terra. a fine gara continuava nei pressi dello spogliatoio ad insultare e minacciare l'arbitro e lo colpiva con un pugno alla schiena”; quanto al Ciminelli, perché “perché spintonava con violenza il direttore di gara facendolo cadere rovinosamente a terra e contestualmente insultandolo pesantemente”; quanto al Marinucci, perché “perché prima insultava pesantemente l'arbitro e poi, dopo la notifica dell'espulsione si rifiutava di abbandonare il campo. a fine gara continuava ad inveire contro il direttore di gara e colpiva con dei pugni la porta dello spogliatoio di quest'ultimo”, oltre all’inibizione del medesimo quale dirigente fino al 19.2.2013. La società appellante ha chiesto la riduzione delle sanzioni impugnate in quanto, il Marinucci figurava solo come calciatore e non come dirigente, Il Dernjani non avrebbe attinto l’arbitro, sfilandogli solo di mano il taccuino ed il Ciminelli non si sarebbe neppure avvicinato al direttore di gara. Osserva la Commissione che, quanto all’inibizione del Marinucci come dirigente, l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3, C.G.S. Per quanto concerne le altre posizioni, la sola squalifica del calciatore Ciminelli Vincenzo può essere ridotta, apparendo sproporzionata la sanzione rispetto ai fatti oggettivamente addebitati allo stesso. Le altre sanzioni vanno, invece, confermate, siccome congrue ed adeguate ai comportamenti ascritti rispettivamente al Dernjani ed al Marinucci. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione, riducendo la squalifica inflitta al Sig. Ciminelli Vincenzo fino al 30.6.2014, confermando nel resto le impugnate decisioni. Dispone accreditarsi la relativa tassa di appello, laddove addebitata.
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