COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 21.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLE PELIGNA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CESE / VALLE PELIGNA DISPUTATA IL 13/01/13 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°38 dell’24.1.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 21.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLE PELIGNA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CESE / VALLE PELIGNA DISPUTATA IL 13/01/13 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°38 dell’24.1.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. Valle Peligna Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Cese, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Cardarelli Giovanni il quale non poteva essere impiegato in quanto espulso nel corso della precedente gara svoltasi il 30.12.2012 (Cese / Federlibertas Bugnara). La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. In sede di audizione la Società reclamante si è riportata al ricorso precisando che persone presenti alla gara Cese / Federlibertas Bugnara del 30.12.2012 hanno assistito alle espulsioni dei calciatori Cardarelli Giovanni del Cese e di Casasanta Daniele della Federlibertas Bugnara. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto poiché l’arbitro della gara Cese / Federlibertas Bugnara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che il calciatore Cardarelli Giovanni non è stato espulso né tantomeno altri giocatori. Ritiene comunque la Commissione sussistere elementi tali da trasmettere gli atti alla Procura Federale per il vaglio dell’operato dell’arbitro nella gara Cese / Federlibertas Bugnara del 30.12.2012. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa. Manda gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
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