COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 21.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. FELICIANI ALESSANDRO (A.S.D. CESAPROBA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27.2.2013 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CESAPROBA / PIZZOLI, DISPUTATA IL 3/2/13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 42, DEL 7.2.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 21.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. FELICIANI ALESSANDRO (A.S.D. CESAPROBA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27.2.2013 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CESAPROBA / PIZZOLI, DISPUTATA IL 3/2/13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 42, DEL 7.2.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale, il Sig. Feliciani Alessandro, tesserato con la società A.S.D. Cesaproba in qualità di allenatore / giocatore, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. in quanto il medesimo, a fine partita, dopo la firma del referto di gara, rivolgeva offese e minacce all'arbitro, ritenuto responsabile, malgrado la vittoria ottenuta dalla propria squadra, di avere agevolato quella avversaria nel corso dell'incontro. Ha dedotto l’appellante di non avere non solo né offeso, né minacciato l'arbitro, ma di non avergli nemmeno rivolto la parola, in considerazione del fatto che dopo il rientro negli spogliatoi, si sarebbe intrattenuto con la squadra per festeggiare la vittoria. Osserva la Commissione Disciplinare che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b), C.G.S., in quanto il Feliciani, come si evince dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, è stato sanzionato quale allenatore e non quale calciatore della squadra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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