COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 28.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. AURORA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA AURORA / COLLARMELE, DISPUTATA IL 26.1.13 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°42 DEL 7.2.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 28.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. AURORA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA AURORA / COLLARMELE, DISPUTATA IL 26.1.13 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°42 DEL 7.2.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società G.S. Aurora ha impugnato la decisione del G.S. con la quale, nel confermare il risultato acquisito sul campo, ha respinto il reclamo proposto dalla stessa tendente ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società U.S. Collarmele per avere impiegato il calciatore Ranalli Martino, squalificato per due gare con C.U. N°37 del 17.1.2013, indicandolo in distinta con il numero 8, con il nome di Ranalli Mirko. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il G.S. non avrebbe tenuto conto dell’errata identificazione da parte dell’arbitro del calciatore squalificato, in quanto in precedenti partite lo stesso era stato identificato mediante patente di guida e non con la tessera F.I.G.C., come in occasione dell’incontro di cui si discute. Tra l’altro, durante la gara, gli atleti della Collarmele avevano chiamato con il nome di Martino il compagno di squadra schierato ufficialmente con le generalità di Mirko Ranalli. Dalle foto allegate al ricorso, a detta della società ricorrente, si sarebbe dovuto evincere la fondatezza di quanto evidenziato, aggiungendo che a fine gara l’atleta in questione aveva già abbandonato l’impianto sportivo cosicché non sarebbe stato possibile per l’arbitro procedere a una nuova identificazione che avrebbe dissipato ogni dubbio. Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento dell’appello e per la declaratoria della perdita della gara in danno della Collarmele. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Al riguardo, occorre sottolineare che quanto lamentato dalla società appellante non trova riscontro negli atti ufficiali, in quanto dal rapporto di gara redatto dall’arbitro, si evince chiaramente che questi ha proceduto all’identificazione del calciatore Ranalli Mirko mediante riconoscimento a mezzo della tessera federale. La circostanza che in altre occasioni, lo stesso calciatore abbia disputato gare con l’identificazione avvenuta tramite altro documento, non assume rilevanza degna di nota, visto che la normativa non prevede l’obbligatorietà dell’identificazione con il solo documento d’identità personale né, peraltro, l’esame della documentazione fotografica allegata al ricorso potrebbe porre questa Commissione nella condizione di poter validamente procedere al riconoscimento del soggetto, come vorrebbe la società appellante, in quanto la stessa non può ritenersi atto ufficiale, né consente un valido riscontro con la documentazione in possesso del Comitato, difettando delle necessarie garanzie di certezza, poiché pur sempre proveniente da una parte. Allo stesso modo, l’eventuale audizione dell’arbitro per un supplemento di rapporto, non troverebbe giustificazione, in quanto, per esplicita ammissione della società appellante, lo stesso ha precisato di non aver potuto procedere alla “controprova” dell’identificazione, visto che il calciatore, alla fine della gara, non era più reperibile. Dal momento, peraltro, che la stessa società appellante adombra l’ipotesi di un illecito sportivo, ritiene la stessa Commissione di dover trasmettere gli atti alla competente Procura Federale per quanto di competenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa e trasmettersi gli atti alla Procura Federale F.I.G.C.
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