COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 20.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI MARCELLI MORENO (N.6 GIORNATE) E SALERNO ANTONIO (N.3 GIORNATE) PUBBLICATA CON IL C.U. N.58 DEL 30/01/2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 20.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI MARCELLI MORENO (N.6 GIORNATE) E SALERNO ANTONIO (N.3 GIORNATE) PUBBLICATA CON IL C.U. N.58 DEL 30/01/2013. Letto il reclamo proposto dalla società ASD REAL SENISE avverso le squalifiche per n.6 (sei) giornate inflitte dal G.S. al calciatore Marcelli Moreno e n. 3(tre) giornate inflitte al calciatore Salerno Antonio e riportate sul CU n.58 del 30/01/2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne ha fatto rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante, abbiano confermato il comportamento ingiurioso,escludendo,tuttavia,ogni intendimento violento nella condotta dei calciatori Marcelli Moreno e Salerno Antonio; Ritenuto, alla stregua, di quanto precede,che dall’esame degli atti ufficiali di gara può aversi conferma riguardo il comportamento dei ripetuti tesserati che quand’anche ingiurioso ed irriguardoso non fosse comunque ispirato da intenzioni violente; Ritenuto,per l’effetto, come la ricostruzione dei fatti, così come riportati in referto, non possa essere qualificata convincente, in ragione di una certa contraddittorietà nella rappresentazione degli eventi, con specifico riferimento, soprattutto, alla condotta del calciatore Marcelli Moreno; Considerato come la parziale ammissione, da parte della Società reclamante, dei fatti addebitati, ai propri tesserati, possa ritenersi, in parte, meritevole di attenzione in ragione dello spirito collaborativo mostrato; Rilevata, da ultimo, l’assenza di precedenti specifici nei curricula dei predetti calciatori in questione,circostanza questa che può qualificarsi come attenuante; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, • dispone la riduzione della squalifica a numero 4(quattro) giornate al calciatore Marcelli Moreno; • dispone la riduzione della squalifica a n.2(due) giornate al calciatore Salerno Antonio; • dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it