COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 20.02.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA CALVERESE – SENISE

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 20.02.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA CALVERESE - SENISE Premesso che il Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara; supplemento di rapporto) Visti gli atti ufficiali di gara; Letto il supplemento di rapporto dal quale emerge che: - durante la gara entrambe le tifoserie ingiuriavano l'arbitro con frasi offensive e minacciose; - in particolare un sostenitore della squadra ospitante, proferendo frasi blasfeme, attingeva con sputi lo stesso D.G. e, al rientro negli spogliatoi, reiterava le minacce; - nel frattempo, sostenitori della squadra ospite, urtando con forza la rete di recinzione, lo spintonavano in occasione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un giocatore della propria squadra; Rilevato che al 25° del p.t. il n.8 del Senise, STRAZZA Antonio, venendo espulso per seconda ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare si avventava contro il D.G. spintonandolo con violenza tale da farlo urtare con il petto contro la recinzione e rivolgendogli, contestualmente, frasi gravemente offensive e minacciose; successivamente, benché trattenuto dai compagni di squadra, riusciva con decisione a liberarsi ed a strattonare nuovamente il Direttore di Gara per la divisa, prima di essere allontanato. Inoltre, sebbene fuori dal recinto di gioco, continuava a proferire frasi minacciose ed a incitare i compagni di squadra ed i tifosi ad entrare in campo al fine di causare un danno fisico all'arbitro; Atteso che al 21° del s.t. sostenitori della squadra locale, nel tentativo di entrare indebitamente in campo per venire in contatto con il portiere e capitano della squadra ospite Rossi Antonio, erano bloccati dai sostenitori della squadra ospite, dando origine ad una colluttazione con spintoni e calci e scambi di reciproche minacce; Constatato che il D.G., in conseguenza dell’assenza della Forza Pubblica, del clima esasperato e violento instauratosi in campo, pregiudizievole per l'incolumità dei tesserati e di se stesso, non essendo nelle condizioni di proseguire regolarmente la gara, ne decretava la sospensione dandone comunicazione al Capitano della Calverese ed ai dirigenti ed al vice- capitano della squadra ospite; Verificato che il D.G., rientrando a fatica tra le minacce e le ingiurie dei tifosi di entrambe le tifoserie nel suo spogliatoio (sprovvisto di serratura) per trovare riparo e per telefonare ai Carabinieri affinché gli prestassero soccorso, si accorgeva che gli era stato sottratto il telefonino da due individui che, avvedutisi del suo arrivo, si allontanavano velocemente; Ritenuto che il D.G., solo attraverso il cellulare di un collega che era presente alla gara, riusciva a contattare i Carabinieri e a ritrovare il suo cellulare che, nel frattempo, era stato gettato tra le sterpaglie in un dirupo sottostante gli spogliatoi; Verificato che dopo l’arrivo dei Carabinieri il D.G., trovandosi nelle giuste condizioni di sicurezza, decretava la sospensione definitiva della gara dandone contestuale comunicazione ai capitani delle squadre e provvedendo, nel contempo, a notificare i provvedimenti a carico di alcuni tesserati delle due squadre; P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO DELIBERA • di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del C.G.S.; • di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di €.150.00 per responsabilità oggettiva dei propri sostenitori che con il loro comportamento avevano determinato la sospensione definitiva della gara; • di squalificare fino al 31.12.2014 il calciatore STRAZZA Francesco del Senise per quanto in precedenza narrato; • di squalificare il calciatore ROSSI Antonio del Senise per 6(sei): provocato dai sostenitori locali, inveiva contro di essi con minacce, tentando di raggiungerli per venire a un contatto fisico e generando, con il suo contegno, disordini tra entrambe le tifoserie. Sanzione così determinata dalla rivestita qualifica di capitano della squadra; • di squalificare il calciatore D’ARANNO Giovanni del Senise per 2 (due) gare per frasi irriguardose ed offensive nei confronti del D.G.; • di squalificare il calciatore PACE Salvatore del Senise per 3 gare perchè, a gioco fermo, colpiva con due manate al volto e un calcio alle gambe un avversario generando un parapiglia tra i tesserati. • di squalificare il calciatore VISCIONE Eduardo della Calverese per 3 gare, perché a gioco fermo, colpiva con due manate al volto e un calcio alle gambe un avversario generando un parapiglia tra i tesserati.
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