COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.71 della Società A.S.D. PROMOSPORT AMANTEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 SGS del 7.2.2013 ( squalifica del calciatore SICOLI Antonio per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.71 della Società A.S.D. PROMOSPORT AMANTEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 SGS del 7.2.2013 ( squalifica del calciatore SICOLI Antonio per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata e che, comunque, non vi sono elementi tali da poter offrire differenti valutazioni; ritenuto che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Sicoli Antonio è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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