COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.72 della Società A.S.D. AGID DIPIGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 24.1.2013 ( inibizione del dirigente ALOE Paolo fino al 25 MARZO 2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.72 della Società A.S.D. AGID DIPIGNANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n. 19 del 24.1.2013 ( inibizione del dirigente ALOE Paolo fino al 25 MARZO 2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che i fatti descritti vanno diversamente qualificati, poiché il dirigente Aloe Paolo, può essere ritenuto responsabile di reiterate
offese e minacce nei confronti dell'arbitro, ma non di tentativo di aggressione, poiché nella ricostruzione contenuta del rapporto
arbitrale non si rinvengono gli estremi richiesti dalla giustizia sportiva, ossia atti idonei diretti in modo non equivoco all'aggressione
fisica, per poter configurare il tentativo di aggressione;
rilevato che, ad ogni modo, la sanzione inflitta dal giudice sportivo è comunque congrua rispetto alla natura e alla entità dei fatti
risultanti dal referto dell’arbitro;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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