COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.68 della Società A.S.D.SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N. 103 del 31.1.2013 (Punizione sportiva della perdita della gara del 26/1/2013 Real Pianoli – Serrese con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore GRECO Pasquale per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 19.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.68 della Società A.S.D.SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N. 103 del 31.1.2013 (Punizione sportiva della perdita della gara del 26/1/2013 Real Pianoli – Serrese con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore GRECO Pasquale per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che il reclamo è inammissibile per la parte relativa alla sanzione della perdita della gara del 26/1/2013 Real Pianoli – Serrese con il punteggio di 0-3 poiché non risulta che la ricorrente ne abbia inviato copia alla controparte, come previsto dall’art.33, n. 5, C.G.S., P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile avverso la punizione sportiva della perdita della gara del 26/1/2013 Real Pianoli – Serrese con il punteggio di 0-3; rigetta per il resto e dispone incamerarsi la tassa.
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