COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 21.02.2013 Delibere del Giudice Sportivo Gara del 3/ 2/2013 PAOLANA – CALCIO ACRI
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 21.02.2013
Delibere del Giudice Sportivo
Gara del 3/ 2/2013 PAOLANA - CALCIO ACRI
Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Calcio Acri ha chiesto irrogarsi alla società Paolana la punizione
sportiva della perdita della gara per avere, nelle file di quest'ultima, partecipato il giocatore Cavatorti Valentino nato il 8/8/86 non
avente titolo in quanto in difetto di tesseramento poichè la lista con la quale la società Castrovillari Calcio avrebbe trasferito il
calciatore alla società Paolana, sarebbe stata sottoscritta dal legale rappresentante della stessa Castrovillari Calcio, sig. Bonafine
Egidio, inibito fino al 31/12/2012, e pertanto impedito a sottoscrivere il trasferimento;
lette le controdeduzioni della società Paolana che evidenziano:
1- la inammissibilità del ricorso poichè proposto oltre i termini di legge;
2- che la lista di trasferimento del calciatore è avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 100 delle NOIF con la trsmissione
del relativo accordo trasmesso al CRC;
3- che a seguito delle dimissioni di tutta la dirigenza della società Castrovillari Calcio il Sig. Bonafine Egidio era l'unico soggetto
titolare dei poteri rappresentativi della medesima società;
considerato preliminarmente che, per quanto attiene alla inammissibilità, non vi è stata violazione nella trasmissione del reclamo in
quanto è stato regolarmente proposto al Giudice Sportivo Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara per
come previsto dall'articolo 46 comma 3 del CGS;
accertato che alla gara Paolana - Calcio Acri del 3/2/2013 ha effettivamente preso parte il giocatore Cavatorti Valentino nato il
8/8/1986;
rilevato:
- che, dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria, risulta che il calciatore Cavatorti
Valentino nato il 8/8/1986, è stato trasferito a titolo temporaneo, con decorrenza 12/12/2012 dalla società Castrovillari Calcio alla
società Paolana con richiesta di trasferimento numero 013140 sottoscritta, per la società Castrovillari Calcio, dal Sig. Bonafine
Egidio;
- che, contrariamente a quanto asserito dalla società Paolana nelle proprie controdeduzioni, risultano essere depositate agli atti del
Comitato esclusivamente le dimissioni del Presidente della società Castrovillari calcio Sig. Martucci Gaetano e che il Sig. Bonafine
Egidio, Vice Presidente, all’atto della sottoscrizione del trasferimento del calciatore, risultava essere inibito fino al 31/12/2012 come
da provvedimento disciplinare del GST pubblicato nel Comunicato Ufficiale n 77 del 6.12.2012;
- che ai sensi dell’art. 100 delle NOIF, la richieste di tesseramento devono essere “sottoscritte da coloro che possono impegnare
validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali” e che, ai sensi dell’art. 19 del CGS, “ai soggetti inibiti è
fatto divieto – tra le altre cose - di rappresentare le società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale
ed internazionale”;
- che, il Sig. Bonafine Egidio ha svolto un’ attività che non poteva effettuare non avendone titolo poiché inibito; tale carenza di
potere provoca l’inesistenza del provvedimento stesso (lista di trasferimento di un calciatore) in quanto, dal momento della
conoscenza del provvedimento di sospensione, non poteva svolgere alcuna attività inerente la propria qualità di soggetto federale;
per quanto sopra esposto, nel caso di specie, appare evidente che il trasferimento del calciatore Cavatorti Valentino dalla società
Castrovillari alla società Paolana debba intenderesi giuridicamente inesistente essendo stato sottoscritto da soggetto inibito;
ritenuto che, pertanto, il calciatore Cavatorti Valentino non aveva titolo per prendere parte alla gara oggetto di reclamo;
visto l’art. 17 comma 5 punto a) del C.G.S.
delibera
in accoglimento del reclamo, infliggere alla società PAOLANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3
ed accreditare sul conto della società Calcio Acri la relativa tassa
trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.