COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.52 della Società A.S.D. A.C. ACQUAPPPESA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 S.G.S. del 13.12.2012 (punizione sportiva della perdita della gara del 8/12/2102 Calcio Cittadella Bonifati – Acquappesa ASD con punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.52 della Società A.S.D. A.C. ACQUAPPPESA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 S.G.S. del 13.12.2012 (punizione sportiva della perdita della gara del 8/12/2102 Calcio Cittadella Bonifati – Acquappesa ASD con punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali ed il reclamo; -sentito l’arbitro a chiarimenti; - sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA - in via preliminare, che l’adita Commissione; 1) nel corso della riunione del 14.1.2013, dopo aver sentito la reclamante, ha rimandato ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 04.02.2013, (cfr C.U. n. 94 del 15.01.2013 del Comitato Regionale Calabria); 2) nel corso della riunione del 04.02.2013, avendo constatato che il direttore di gara regolarmente convocato, non si è presentato, ha rimandato ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nell’odierna seduta (cfr C.U. n. 106 del 05.02.2013 del Comitato Regionale Calabria); - che dal rapporto dell’arbitro della gara S.C. Cittadella – Bonifati – A.C. Acqappesa A.S.D. dell’8.12.2012, risulta che al 20° del II tempo, il direttore di gara notava che nelle vicinanze del terreno di gioco cadevano alcuni fulmini e, pertanto, per salvaguardare la propria incolumità fisica e quella dei calciatori, sospendeva momentaneamente la gara. Al riguardo, il direttore di gara precisa testualmente: “Nel momento della sospensione della gara avevo detto ad entrambe le società che la sospensione della gara era momentanea , e non definitiva”. Dopo una decina di minuti circa,l’arbitro decideva di far riprendere il gioco in quanto, a suo giudizio, le condizioni metereologiche lo consentivano, ma i calciatori della società Acqappesa “non erano disposti a proseguire la gara in quanto avevano già fatto la doccia” e, pertanto, la gara non poteva giungere a conclusione. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sui fatti testè rappresentati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società Acqappesa (cfr C.U. n. 21 del 13.12.2012 del Comitato Regionale Calabria/Attività Giovanile);  punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;  ammenda di € 100,00. La società A.C.Acquappesa A.S.D. contesta quanto dichiarato dal direttore di gara nel proprio referto, sostenendo che: - dopo la sospensione avvenuta al 20° del II tempo, la partita sarebbe stata ripresa per circa sei minuti, venendo sospesa “nuovamente e definitivamente con i fatidici tre fischi a causa di un forte temporale”; - in quel frangente, su esplicita richiesta del dirigente accompagnatore ufficiale e del massaggiatore della reclamante, il direttore di gara avrebbe affermato che “non c’erano sicuramente le condizioni per poter proseguire il gioco”; - dopo oltre venti minuti dalla sospensione, su insistenza dei soli giocatori della società Cittadella-Bonifati, l’arbitro avrebbe effettuato un sopralluogo sul terreno di gioco e “ancora una volta decretava la fine dell’incontro”, “affermando nuovamente che la partita era finita”. Alla luce di quanto sopra, la reclamante chiede, in riforma della decisione di I grado, che venga disposta la ripetizione (o la continuazione) della gara e l’annullamento dell’ammenda. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha precisato di aver sospeso per due volte la gara a causa delle avverse condizioni climatiche, precisando ai capitani, in entrambi i casi, che si trattava di sospensione temporanea e non definitiva in attesa di verificare nuovamente le condizioni del tempo. Ha precisato inoltre,che, dopo circa dieci minuti dalla seconda sospensione ha deciso di riprendere la gara non riuscendo nel suo intento a causa del rifiuto della società Acquappesa dovuto al fatto che i relativi calciatori aveva già fatto la doccia. I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere contestati, tenuto conto del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Pertanto, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure che ha sanzionato la società Acquappesa con la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, comma 1, del C.G.S., che prevede tale sanzione per le società ritenute responsabili, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, così com’è avvenuto nel caso di specie. Invece, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia ridurre l’ammenda inflitta alla società reclamante. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre l’ammenda alla società A.C. Acquappesa A.S.D. ad € 50,00; - confermare nel resto. Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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