COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.77 della Società POL. LAUREANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 14.2.2013 (squalifica allenatore RUSSO Francesco fino al 30.06.2014, squalifica calciatore BROGNA Domenico per QUATTRO gare, ammenda € 200.00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.77 della Società POL. LAUREANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 14.2.2013 (squalifica allenatore RUSSO Francesco fino al 30.06.2014, squalifica calciatore BROGNA Domenico per QUATTRO gare, ammenda € 200.00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni inflitte in prima grado con le quali si è squalificato: -l’allenatore Russo per ripetuti tentativi di aggressione nei confronti dell’arbitro, per comportamento minaccioso e offensivo e per aver colpito con detriti misti ad acqua lo stesso direttore di gara in viso ed in varie parti del corpo; -il calciatore Brogna per comportamento minaccioso e offensivo sempre nei confronti dell’arbitro; e si è irrogata l’ammenda di € 200,00 nei confronti della società Laureanese. Sostiene che il calciatore Brogna non poteva proferire le minacce attribuitegli perché a fine gara si trovava lontano dallo spogliatoio dell’arbitro, analoga eccezione muove all’addebito secondo cui propri tesserati avrebbero colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale. Ma la confutazione su cui va posta la massima attenzione è quella secondo cui l’arbitro avrebbe commesso un errore attribuendo i comportamenti contestati al Russo e non, per come corretto, ad altro soggetto non riportato in distinta ma presente in panchina, Giuseppe Trimarchi, dirigente della Laureanese. Aggiunge che il Trimarchi, tuttavia, non si sarebbe reso colpevole dei più gravi tra i fatti addebitati ma solo di un atteggiamento non consono ai principi che governano lo sport. Le eccezioni relative alla squalifica del Brogna e all’ammenda sono formulate in maniera assolutamente generica per cui non meritano accoglimento. Anche le sanzioni conseguenti appaiono congrue ed adeguate. Con riferimento alla posizione del Russo si ritiene necessario un approfondimento istruttorio per cui dispone la convocazione dell’arbitro a chiarimenti per la seduta del 18 marzo 2013. P.Q.M. rigetta il reclamo relativamente alla sanzione irrogata a BROGNA Domenico e all’ammenda di € 200,00 irrogata alla Laureanese; rimanda ogni decisione in merito alla sanzione irrogata a RUSSO Francesco in esito all’audizione del direttore di gara fissata per la seduta del 18 MARZO 2013.
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