COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.78 del Signor SCOPELLITI Gianluca (Tesserato Società ASD Cataforio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 110 del 14.2.2013 (squalifica fino al 31 marzo 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.78 del Signor SCOPELLITI Gianluca (Tesserato Società ASD Cataforio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 110 del 14.2.2013 (squalifica fino al 31 marzo 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il calciatore reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. C.T. Maestrelli C/5 – A.S.D. Cataforio del 10.02.2013 risulta che al 12° del II tempo, il calciatore Scopelliti Gianluca della società A.S.D. Cataforio veniva espulso perché dopo avere subìto un’ammonizione si avvicinava al direttore di gara e, avendogli poggiato le mani sul petto, lo spintonava. Lo stesso calciatore, dopo la notifica del consequenziale provvedimento di espulsione, teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato il calciatore in questione fino al 31.03.2013 (cfr. C.U. n.110 del 14/02/2013 del Comitato Regionale Calabria). Il reclamante nega che quanto asserito dall’arbitro risponda a verità, sostenendo di aver urtato l’arbitro del tutto accidentalmente e che le frasi dette sarebbero state rivolte non all’arbitro ma ai calciatori avversari che lo stavano offendendo. I fatti per come narrati dall’arbitro, in modo puntuale e circostanziato, non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S) e, pertanto, non può essere accolta la ricostruzione dei fatti operata dal reclamante, rivelatasi del tutto differente rispetto a quella effettuata dal direttore di gara. Appare conforme a giustizia, tuttavia, ridurre la squalifica inflitta al ricorrente fino al 15 marzo 2013. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore SCOPELLITI Gianluca fino al 15 MARZO 2013 e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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