COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.79 della Società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 07.2.2013 (inibizione Presidente D’ANELLO Giuseppe fino all’8.4.2013, squalifica calciatori SARCINELLA Tonio per TRE gare e RIENTE Giovanni per CINQUE gare, ammenda € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.79 della Società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 07.2.2013 (inibizione Presidente D’ANELLO Giuseppe fino all’8.4.2013, squalifica calciatori SARCINELLA Tonio per TRE gare e RIENTE Giovanni per CINQUE gare, ammenda € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA i provvedimenti impugnati intendono sanzionare le responsabilità conseguenti ad una rissa generatasi tra tesserati degli opposti contendenti della gara Pedace - Belvedere del 2.2.2013 e a cui tra gli altri hanno partecipato il calciatore Riente ed il Presidente D’Anello dell’A.S. Belvedere. L’ulteriore squalifica irrogata al calciatore Sarcinella consegue ad un comportamento offensivo tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro. Le ragioni manifestate in ricorso appaiono destituite di fondamento in quanto la narrazione dell’arbitro non può essere messa in dubbio. Le sanzioni appaiono assolutamente congrue alla gravità dei fatti contestati. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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