COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.80 della Società POL.SANTO STEFANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 07.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Real Santo Stefano – Polisportiva Santo Stefano del 27 gennaio 2013 con il punteggio di 0 – 3, inibizione dirigente COPPOLA Diego fino al 7.3.2013, squalifica allenatore COTRONEO Michele fino al 7.3.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.80 della Società POL.SANTO STEFANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 07.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Real Santo Stefano - Polisportiva Santo Stefano del 27 gennaio 2013 con il punteggio di 0 – 3, inibizione dirigente COPPOLA Diego fino al 7.3.2013, squalifica allenatore COTRONEO Michele fino al 7.3.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA il giudice sportivo ha sanzionato per come in epigrafe la posizione irregolare del calciatore Bouyoussef Mohamed non tesserato al momento della disputa della gara Real Santo Stefano - Polisportiva Santo Stefano del 27 gennaio 2013. La reclamante sostiene che il citato calciatore non abbia preso parte alla gara in quanto al 25° minuto del secondo tempo a subentrare fu altro compagno cioè Quablane Fahd. L’arbitro ascoltato telefonicamente a chiarimenti ha smentito tale assunto confermando la partecipazione di Bouyoussef Mohamed. Il reclamo è, pertanto, da rigettare e le sanzioni, anche quelle irrogate ai tesserati, da confermare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it