COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.80 della Società POL.SANTO STEFANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 07.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Real Santo Stefano – Polisportiva Santo Stefano del 27 gennaio 2013 con il punteggio di 0 – 3, inibizione dirigente COPPOLA Diego fino al 7.3.2013, squalifica allenatore COTRONEO Michele fino al 7.3.2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.80 della Società POL.SANTO STEFANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato
Ufficiale n. 48 del 07.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Real Santo Stefano - Polisportiva Santo Stefano del 27
gennaio 2013 con il punteggio di 0 – 3, inibizione dirigente COPPOLA Diego fino al 7.3.2013, squalifica allenatore
COTRONEO Michele fino al 7.3.2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
il giudice sportivo ha sanzionato per come in epigrafe la posizione irregolare del calciatore Bouyoussef Mohamed non tesserato al
momento della disputa della gara Real Santo Stefano - Polisportiva Santo Stefano del 27 gennaio 2013.
La reclamante sostiene che il citato calciatore non abbia preso parte alla gara in quanto al 25° minuto del secondo tempo a
subentrare fu altro compagno cioè Quablane Fahd.
L’arbitro ascoltato telefonicamente a chiarimenti ha smentito tale assunto confermando la partecipazione di Bouyoussef Mohamed.
Il reclamo è, pertanto, da rigettare e le sanzioni, anche quelle irrogate ai tesserati, da confermare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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