COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.81 della Società A.S. REAL CASABONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 7.2.2013 (squalifica dell’allenatore DE BIASI Francesco fino al 7/4/2013, squalifica del calciatore VACCARO Giovanni per SEI gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.81 della Società A.S. REAL CASABONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 7.2.2013 (squalifica dell’allenatore DE BIASI Francesco fino al 7/4/2013, squalifica del calciatore VACCARO Giovanni per SEI gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Real Casabona – A.S.D. Atletico Rocca del 03.02.2013, risulta quanto qui di seguito riportato: - al 40° del II tempo, il calciatore Vaccaro Giovanni della società A.S.D. Real Casabona veniva espulso, per aver spinto ripetutamente il direttore di gara, protestando a seguito della realizzazione di una rete da parte della società avversaria; - a fine gara, l’allenatore della stessa società, De Biasi Francesco, contestando alcune decisioni arbitrali, afferrava il direttore di gara per la maglia, strattonandolo ripetutamente. Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato Vaccaro Giovanni per sei gare effettive e De Biasi Francesco fino al 07/04/2013 (cfr. C.U. n.31 del 07/02/2013 della Delegazione Provinciale di Crotone). La reclamante contesta quanto affermato dal direttore di gara, sostenendo che nessuno dei due tesserati avrebbe posto in essere alcun atto di violenza nei confronti del direttore di gara, essendosi limitati a protestare in modo vibrato a seguito di una decisione arbitrale non condivisa. I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti all’allenatore De Biasi Francesco appare conforme a giustizia operare una riduzione dell’entità della relativa sanzione, confermamdo nel resto; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, dispone: -la riduzione della squalifica dell’allenatore DE BIASI Francesco al 31 MARZO 2013; -di confermare nel resto; -accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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