COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.83 della Società U.S.D. MONTAURO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.45 del 7.2.2013 (squalifica dell’allenatore CARELLO Agazio fino al 17/2/2013, squalifica del calciatore VOCI Nicolas fino al 30/4/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.83 della Società U.S.D. MONTAURO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.45 del 7.2.2013 (squalifica dell’allenatore CARELLO Agazio fino al 17/2/2013, squalifica del calciatore VOCI Nicolas fino al 30/4/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Uria 2000 – U.S.D. Montauro del 03.02.2013, risulta che al 32° del II tempo: - il calciatore della società U.S.D. Montauro, Voci Nicolas, veniva espulso in quanto, non condividendo una decisione arbitrale, strattonava dal braccio con forza il direttore di gara provocandogli dolore e gli rivolgeva frasi offensive; - l’allenatore della medesima società, Carello Agazio, veniva allontanato dal terreno di gioco per avere protestato nei confronti del direttore di gara dopo avere abbandonato l’area tecnica. Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato Voci Nicolas fino al 30.04.2013 e Carello Agazio fino al 17/02/2013 (cfr. C.U. n.45 del 07/02/2013 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Le ragioni addotte dalla reclamante appaiono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale in modo puntuale, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Per quanto concerne le sanzioni impugnate, l’adita Commissione ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica irrogata al calciatore Voci, confermando nel resto; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore VOCI Nicolas fino al 31 MARZO 2013; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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