COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GALLUCCESE CALCIO – GARA GALLUCCESE CALCIO / UNIONE SOLOFRA MONTORO DEL 13.01.2013 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GALLUCCESE CALCIO – GARA GALLUCCESE CALCIO /
UNIONE SOLOFRA MONTORO DEL 13.01.2013 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte udienze, la società, che aveva presentato
rituiale richiesta di audizione; audito l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 71 del 17 gennaio 2013, pag. 1406, il
Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società ricorrente, le seguenti sanzioni: la
punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; l’ammenda di euro 520,00;
l’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse. La reclamante, in sintesi, anche nella riunione
odierna ha negato che vi sia stata aggressione fisica e che non vi fossero le condizioni perché fosse
garantito l’ordine pubblico. Il direttore di gara, invece, anche in sede di audizione, nella riunione
odierna, ha ribadito ed ulteriormente puntualizzato: a) che gli aggressori dei calciatori della squadra
ospitata erano cinque tesserati della società Galluccese Calcio e che, inoltre, altre due persone
della medesima società avevano minacciato direttamente l’arbitro; b) che, avendo l’arbitro stesso
dovuto fare ricorso ad una richiesta di intervento del servizio 113, non ha ripreso la gara per la
seconda frazione di gioco; che i due agenti di Forza Pubblica presenti, a specifica domanda,
avevano “dichiarato di non poter garantire l’incolumità” dell’arbitro stesso “e dei partecipanti alla
gara”. Sulla base delle dichiarazioni arbitrali, in sede di audizione, che configurano – come da
costante giurisprudenza sportiva – fonte privilegiata di prova, questa C.D.T. non può ritenere
confutato in modo probante quanto refertato e confermato dal direttore di gara, per quanto attiene
alla sua decisione di sospensione anticipata della gara, in ragione delle responsabilità della società
Galluccese Calcio. Per quel che concerne, invece, la commisurazione delle sanzioni accessorie
(ammenda ed obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse), questa C.D.T., nel sottolineare
la particolare gravità – confermata dall’arbitro in sede di audizione – degli episodi verificatisi nella
circostanza, per responsabilità precisa della società Galluccese Calcio e nel ritenere congrua la
decisione del G.S.T., conseguenziale al referto arbitrale, di disporre l’obbligo di disputa di due gare
interne a porte chiuse, in ragione della grave circostanza della sospensione anticipata della gara,
giudica che la sanzione pecuniaria debba essere ridotta ad euro 350,00. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Galluccese Calcio, di ridurre ad
euro 350,00 la sanzione pecuniaria; di respingere il ricorso nel resto; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.
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