COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB PONTE ’98 – GARA CLUB PONTE ’98 / BUONALBERGO CALCIO DEL 26.01.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 14 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB PONTE ’98 – GARA CLUB PONTE ’98 /
BUONALBERGO CALCIO DEL 26.01.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 75 del 31 gennaio 2013, pag. 1550, il Giudice Sportivo Territoriale
ha inflitto la sanzione della ammenda di euro 350.00 (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una
gara interna), a carico della società Club Ponte ’98, con la seguente motivazione: “propri sostenitori lanciavano e facevano esplodere in campo alcuni petardi; al 40’ del secondo tempo, proprio tesserato seduto in panchina, non riconoscibile per essersi coperto il volto, entrava sul terreno di giuoco e colpiva, con calci e pugni, un calciatore avversario, dileguandosi, poi, repentinamente; alcuni sostenitori locali, al termine dell’incontro, colpivano con schiaffi un calciatore della squadra ospite. (rapporti A. e C.C.)”. La Commissione rileva, innanzitutto, che dall’esame degli atti, risulta con certezza che il calciatore il quale, al 40’ del secondo tempo, ha aggredito un avversario, appartiene alla società Buonalbergo. Infatti, nel supplemento del rapporto dell’arbitro, si legge testualmente: “al 40’ del secondo tempo un calciatore seduto in panchina appartenente alla squadra ospite (perché indossava una tuta della suddetta squadra) con il volto ed il capo interamente coperti entrava in campo e colpiva un calciatore avversario, dopodiché scappava in modo veloce fuori dal campo non riuscendo a riconoscerlo. Vani sono stati i tentativi della Forza Pubblica di catturarlo e riconoscerlo” (ovvero, identificarlo). Nella relazione di uno dei due commissari di campo si legge testualmente: “Al 40’ 2° tempo un calciatore del Bu onalbergo seduto in panchina, con il viso e la testa coperti, tale da non essere riconosciuto, penetrava sul terreno di giuoco e colpiva un calciatore del Club Ponte ’98 con calci. Si allontanava repentinamente, non permettendo né all’arbitro, né ai carabinieri di riconoscerlo”. Sul punto, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con la riduzione della sanzione dell’ammenda ad euro 200,00, unitamente all’obbligo – che deve essere confermato, a motivo della gravità degli episodi, dei quali la ricorrente è incolpata – di disputa di una gara interna a porte chiuse. Infine, si demanda alla Segreteria la rimessione degli atti al G.S.T., per le valutazioni di competenza in ordine all’aggressione posta in essere, al 40’ del secondo tempo, da un tesserato, non identificato, della società Buonalbergo Calcio ai danni di un calciatore avversario. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Club Ponte ’98, riducendo ad
euro 200.00, la sanzione dell’ammenda a carico della medesima società e demandando alla
Segreteria la rimessione degli atti al G.S.T. per le valutazioni di competenza in ordine
all’aggressione posta in essere, al 40’ del secondo tempo, da un tesserato, non identificato,
della società Buonalbergo Calcio ai danni di un calciatore avversario; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.
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