COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 66. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA – PROGREDITUR MARCIANISE – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 66. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA – PROGREDITUR MARCIANISE – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, determina, in ragione dell’urgenza, lo stralcio della posizione disciplinare, relativa alla squalifica, per tre gare effettive, inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore De Falco Carlo per “ingiurie e minacce all’arbitro”. Con tempestivo ricorso, la società Vis San Nicola ha proposto reclamo avverso la citata decisione, nonché avverso altre, che richiedono approfondimenti. Per quanto riguarda il sig. De Falco, la società sostiene che lo stesso ha effettivamente protestato, ma non ha mai minacciato alcuno. La Commissione rileva, dal rapporto del direttore di gara, che il calciatore De Falco Carlo non ha pronunciato minacce; osserva, tuttavia, che egli ha effettivamente tenuto un comportamento assai irriguardoso nei confronti dell’arbitro e lo ha gravemente offeso, venendo allontanato dai compagni di squadra. La sanzione inflitta pertanto appare congrua e adeguata. Quanto alle altre impugnazioni, di cui al reclamo, questa C.D.T. rinvia alla riunione del 4.03.2012. P.Q.M. DELIBERA di rigettare, per quanto attiene all’opposizione alla squalifica per tre giornate a carico del calciatore De Falco Carlo, il reclamo proposto dalla società Vis San Nicola; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo.
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