COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 67. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS OTTAVIANO – GARA REAL NOLA / VIRTUS OTTAVIANO DEL 20.01.2013 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
67. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS OTTAVIANO – GARA REAL NOLA / VIRTUS
OTTAVIANO DEL 20.01.2013 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; audito l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva
l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R.
Campania, n. 73 del 24 gennaio 2013, pag. 1472, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la
sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a carico della società reclamante per la
rissa scoppiata durante la gara in epigrafe. La reclamante fa rilevare che al momento
dell’interruzione della citata gara (45’ del secondo tempo) era in vantaggio con il risultato di 1-2 a
proprio favore e che, quindi, non aveva alcun interesse a far scoppiare una lite, che, comunque, non era mai avvenuta. Convocato il direttore di gara, nella seduta odierna, ha dichiarato che, realmente, si era al 45’ del secondo tempo, ma che già aveva notificato ufficialmente che la gara doveva proseguire giocare per altri 6’ di recupero. Inoltre ha precisato che la rissa non può essere
addebitata solo al comportamento dei calciatori della società del Real Nola, in quanto anche i
calciatori della società Virtus Ottaviano hanno partecipato attivamente e non si sono fermati
neanche dopo l’intervento del loro capitano e di alcuni dirigenti. Lo stesso direttore di gara conclude la sua deposizione affermando che aveva atteso inutilmente circa otto minuti affinché ritornasse la calma, ma poiché tutto ciò era risultato inutile, decideva di fischiare la sospensione della gara e di far rientro nel proprio spogliatoio. Questa C.D.T. deve, ancora una volta, sottolineare che gli atti ufficiali di gara e le audizioni degli arbitri e/o dei loro assistenti configurano, per consolidata giurisprudenza, fonte privilegiata di prova. Deve puntualizzare, altresì, che la società reclamante non ha prodotto alcun elemento probante, idoneo a confutare quanto refertato dal direttore di gara e da lui medesimo ribadito ed, anzi, ulteriormente puntualizzato all’atto della sua audizione presso questa Commissione. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Virtus Ottaviano; dispone addebitarsi, sul
conto della società medesima, la tassa reclamo, non versata.
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