COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 70. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIEDIGROTTA – GARA PIEDIGROTTA I FUTSAL PIETRAMELARA DEL 19.01.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 70. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIEDIGROTTA – GARA PIEDIGROTTA I FUTSAL PIETRAMELARA DEL 19.01.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, il reclamo è stato sottoscritto dal sig. Zoccolella Giuseppe, in qualità di vice presidente della società Piedigrotta, il quale non ha titolo a firmare l'atto di impugnazione, in quanto in corso di inibizione, come risulta dal Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 7.02.2013, pag. 1618. La mancanza di legittimazione del firmatario comporta la necessitata declaratoria d'inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo esame nel merito. P.O.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Piedigrotta.
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