COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 71. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. PIMONTE – GARA PIMONTE – F.C. SANT’AGNELLO DEL 13.01.2013 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 71. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. PIMONTE – GARA PIMONTE – F.C. SANT’AGNELLO DEL 13.01.2013 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che ne aveva presentato rituale richiesta; audito l’arbitro a chiarimenti; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 71 del 17.01.2013, pag. 1421, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a) l’ammenda di euro 530,00 alla società (con obbligo di disputa a porte chiuse di due gare interne), perché “a fine gara, persone estranee colpivano l’arbitro con calci, schiaffi e lo attingevano con sputi; inoltre, propri sostenitori colpivano con diversi calci l’autovettura del direttore di gara (rapporto arbitro)”; b) la squalifica fino al 14.03.2013 all’allenatore, sig. De Gregorio Carlo (erroneamente indicato con il nome Aldo), perché “a fine gara si portava nello spogliatoio arbitrale e minacciava il direttore di gara”; c) la squalifica fino al 14.07.2014 al calciatore Imparato Francesco, perché “espulso per aver colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria, calpestandogli la gamba, a fine gara, unitamente ad un altro proprio compagno di squadra ed a quattro estranei, colpiva l’arbitro con calci, schiaffi e sputi”; d) la squalifica fino al 14.12.2013 al calciatore Di Martino Alberto, perché “a fine gara, spingeva l’arbitro al punto di fargli perdere l’equilibrio; inoltre, lo colpiva con un calcio alla gamba e lo ingiuriava e minacciava”; la squalifica fino al 14.11.2013 ai calciatori Cascone Nicola e Cataldo Aldo, perché “a fine gara, strattonavano l’arbitro e lo colpivano con schiaffi alle spalle ed alla schiena”; la squalifica fino al 15.01.2015 al calciatore Somma Domenico, perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento ingiuriava e minacciava l’arbitro ripetutamente; inoltre, a fine gara, unitamente ad un proprio compagno di squadra ed a quattro estranei, lo colpiva con calci, schiaffi e sputi; infine, mentre il direttore di gara rientrava nello spogliatoio, lo colpiva con un calcio alla schiena”; ed infine, la sanzione della squalifica, fino al 14.07.2014, al calciatore De Rosa Mario, perché “dopo la rete della squadra avversaria, correva verso l’arbitro, lo spingeva e lo colpiva con un pugno allo zigomo; inoltre, lo ingiuriava reiteratamente”. Con tempestivo ricorso, la società Pimonte propone reclamo avverso le decisioni citate. La società nega che vi fossero estranei nel recinto di gioco e afferma che il cancello è rimasto sempre chiuso. La stessa nega le responsabilità dei tesserati sanzionati. L’arbitro, per contro, con un dettagliato resoconto, ha riferito, all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., con grande precisione l’accaduto ed i comportamenti addebitabili ai singoli tesserati. Questa C.D.T. deve sottolineare che gli atti ufficiali di gara e le audizioni degli arbitri e/o dei loro assistenti configurano, per consolidata giurisprudenza, fonte privilegiata di prova. Deve puntualizzare, altresì, che la società reclamante non ha prodotto alcun elemento probante, idoneo a confutare le circostanze, estremamente gravi, di cui al referto arbitrale, peraltro ribadite dal direttore di gara all’atto della sua audizione presso questa Commissione. Quanto al provvedimento dell’obbligo di due gare interne a porte chiuse, questa C.D.T. ritiene che esso sia commisurato all’effettiva gravità dei fatti, come riportati dal direttore di gara e da lui stesso confermati, all’atto della sua audizione. Viceversa, per quel che concerne la sanzione accessoria pecuniaria, questa Commissione giudica che essa, proprio in quanto accessoria, debba essere ridotta ad euro 350,00, al fine della sua congruità. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società Pol. Pimonte, riducendo ad euro 350,00 l’impugnata sanzione pecuniaria; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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