COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 72. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL FUORIGROTTA – GARA TURRIS OCTAVA / FUTSAL FUORIGROTTA DEL 3.02.2013 – CALCIO A CINQUE JUNIORES

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 72. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL FUORIGROTTA – GARA TURRIS OCTAVA / FUTSAL FUORIGROTTA DEL 3.02.2013 – CALCIO A CINQUE JUNIORES La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 7 febbraio 2013, pag. 1637, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, per tre giornate di gara, al calcettista Cigliano Francesco per essere venuto alle mani con un calcettista della squadra avversaria. La reclamante fonda la propria tesi difensiva, ripetuta all’atto dell’audizione, che il proprio calcettista non era mai venuto alle mani con un avversario, ma che si era trattato di un semplice fallo di giuoco. Tale tesi non trova alcuna rispondenza, né documentale, né logica. Deve premettersi che il direttore di gara ha descritto la vicenda con precisione, nel proprio referto. La considerazione, inevitabile, che ne consegue è che, se davvero si fosse trattato solo di un fallo di giuoco, sarebbe stato espulso soltanto il calcettista autore del fallo e non anche l’antagonista. Deve, dunque, respingersi il ricorso prodotto dalla società istante. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Futsal Fuorigrotta; dispone addebitarsi, sul conto della società medesima, la tassa reclamo, non versata.
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