COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS CARANO A.S.D. – GARA FLORIGIUM / VIRTUS CARANO DEL 25/11/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VIRTUS CARANO A.S.D. – GARA FLORIGIUM / VIRTUS CARANO DEL 25/11/2012
Il G.S.T., visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva che lo stesso nel
merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La reclamante si duole che l’arbitro abbia dato
inizio alla gara senza preventivamente consegnare la distinta di gara della società Florigium al
dirigente accompagnatore. In tal modo la reclamante sarebbe stata danneggiata e la gara pertanto
risulterebbe inficiata per errore tecnico del direttore di gara. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di
gara e acquisita agli atti dichiarazione dell’arbitro a chiarimento, si evince che in seguito ad un
intervento di riparazione sulla rete di porta, prima del fischio di inizio, il dirigente della società
reclamante, chiedeva la distinta di gara della compagine avversaria. A questo punto l’arbitro, per
evitare ulteriore ritardo rispetto al previsto orario di inizio gara, chiedeva allo stesso dirigente se ci
fossero state obiezioni se l’avesse consegnata durante l’intervallo. A questo punto, come afferma la
stessa società reclamante, il proprio dirigente, Sig. Gallo Sergio, acconsentiva alla consegna della
distinta della società Florigium durante l’intervallo. Nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo
l’arbitro ha consegnato la distinta alla dirigenza della società reclamante, come da accordi. La
doglianza della reclamante circa la omissione di atto dovuto da parte dell’arbitro che avrebbe
inficiato il regolare svolgimento della gara è del tutto priva di fondamento, poiché essa stessa,
attraverso il consenso del proprio dirigente Gallo Sergio, ha determinato il ritardo nella consegna
della distinta della società avversaria. La reclamante ha assunto un comportamento privo di
coerenza logico-giuridica proponendo il presente reclamo, su un motivo di doglianza, a cui essa
stessa ha rinunciato nel momento in cui il dirigente accompagnatore ha avallato la richiesta
dell’arbitro di procrastinare la consegna della distinta della società Florigium, evidentemente con
riserva mentale. La gara pertanto va considerata regolarmente disputata e, per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS CARANO A.S.D. – GARA FLORIGIUM / VIRTUS CARANO DEL 25/11/2012"