COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PALOMONTE – GARA EBOLITANA 1925 / R. PALOMONTE DEL 15.12.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PALOMONTE – GARA EBOLITANA 1925 / R. PALOMONTE DEL 15.12.2012 Il G.S.T., letto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, rileva, che il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Ebolitana 1925 abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Moscariello Raffaele, nato l’8.03.1977, sebbene in corso di squalifica (due giornate), come pubblicato sul C.U. n. 56 del 7.12.2012, pag. 1001 (una gara quale calciatore non espulso dal campo ed una gara per recidiva in ammonizione – IV infrazione), avendone scontata solo una. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Moscariello Raffaele della società Ebolitana 1925 ha partecipato da titolare alla gara in questione pur essendo effettivamente ancora in corso di squalifica; infatti il calciatore in argomento ha scontato solo una giornata di squalifica, ovvero quella relativa alla gara immediatamente successiva, disputata il 9.12.2012, infatti il medesimo non era presente né in distinta, né ha partecipato alla citata gara del 9.12.2012; viceversa partecipando alla gara oggetto del reclamo, l’indicato calciatore Moscariello ha scontato solo una gara delle due giornate di squalifica. Tanto premesso, il Moscariello ha partecipato alla gara de qua in posizione irregolare, non avendo scontato per intero la squalifica. Per tale motivo, in accoglimento del reclamo, ed in applicazione dell’art. 17 del CG.S. DELIBERA di infliggere alla società Ebolitana 1925 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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