COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA PRO MARCELLNO CALCIO / LAURINO DEL 27.01.2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA PRO MARCELLNO CALCIO / LAURINO DEL 27.01.2013 Il G.S.T., letto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Laurino abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Nicoletti Bruno (nato il 28.10.1964), sebbene squalificato per una gara per somma di ammonizioni, come pubblicato sul C.U. n. 73 del 24.01.2013, pag. 1483. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, analizzando il punto di doglianza, è emerso che effettivamente il calciatore Nicoletti Bruno abbia partecipato, da titolare, alla gara del 27.01.2013 (decorrenza della sanzione dal 24.01.2013 data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale), pur essendo in corso di qualifica. Tanto premesso, il calciatore Nicoletti Bruno ha partecipato alla gara de qua in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, non avendo scontato la squalifica. Per tale motivo, in accoglimento del reclamo ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Laurino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo non versata.
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