COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVI VELIA – GARA CAFASSO / NOVI VELIA DEL 9.02.2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO NOVI VELIA – GARA CAFASSO / NOVI VELIA DEL 9.02.2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Novi Velia, preliminarmente rileva che il reclamo è
fondato e, pertanto, va accolto. Invero, la ricorrente si duole che la società Cafasso abbia fatto
partecipare alla gara in epigrafe i calciatori non tesserati: Iannuzzi Giacomo (nato il 26.10.1979),
Franco Antonio (nato il 15.04.1971), Sabia Antobnio (nato il 19.09.1985), Andreozzi Niola (nato il
30.08.1976), Seno Giuseppe (nato il 3.09.1969), Pastena Giovanni (nato il 2.08.1979), Russo Marco
(nato il 1.07.1988), Trippa Emanuel (nato il 6.06.1992), Agresti Francesco (nato il 27.07.1998),
Petraglia Mirko (nato il 4.08.1988), Franco Fabio (nato il 30.10.1978), Mancasi Sabatino (nato il
20.11.1968), Fiorillo Giovanni (nato il 23.05.1970), Grippo Francesco (nato il 16.10.1981), Marrazza
Carlo (nato il 15.02.1972), Agresti Vincenzo (nato il 25.03.1976), Gallo Salvatore (nato il
28.10.1982),Virgilio Cristofaro (allenatore) e Vicidomini Vito (assistente di parte). Dagli accertamenti
esperiti presso l’Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania si evince che i
predetti calciatori, allenatore ed assistente, con esclusione di Pastena Giovanni e dell’allenatore
Vigilio Cristofaro, risultano regolarmente tesserati per la società Cafasso, da data antecedente al
giorno di disputa della gara. Viceversa, l’allenatore Virgilio Cristofaro non risulta tesserato mentre il
calciatore Pastena Giovanni, risulta tesserato per la società Cafasso in data 9.02.2013, ovvero dal
giorno di disputa della gara in esame. Considerato che il calciatore può essere impiegato con
decorrenza dal giorno successivo alla data di tesseramento (art. 39, comma 5 – N.O.I.F.), la
partecipazione del nominato calciatore, alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti
del tesseramento. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Novi Velia, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5 lettera a) del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere a carico della società Cafasso, la sanzione della punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-3 nonché la sanzione dell’ammenda di euro 30/00 per la
presenza in campo di persona non tesserata; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata dalla reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVI VELIA – GARA CAFASSO / NOVI VELIA DEL 9.02.2013"