COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA CHIUSANO – POL. DILETTANTISTICA LIONI DEL 15/12/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA CHIUSANO – POL. DILETTANTISTICA LIONI DEL 15/12/2012
il G.S.T., letto il referto arbitrale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 59 del 20.12.2012 pag. 1109,
esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che la società Chiusano, a mezzo raccomandata a mano
del 14 dicembre 2012, aveva inoltrato alla Questura di Avellino, richiesta per la presenza di F.P.
presso lo stadio Tommaso Bruno di Montefalcione per l’incontro di cui all’epigrafe; presso l’impianto
sportivo si presentavano regolarmente entrambe le società e l’arbitro, il quale effettuava
l’identificazione dei tesserati, ma non poteva dare inizio alla gara in quanto notiziato dalla dirigenza
locale che la gara era da rinviarsi; a tale proposito la società locale consegnava al direttore di gara
la richiesta di F.P. innanzi indicata (in data 15.12.2012), sulla quale vi era aggiunta una disposizione
di rinvio della gara, di cui non si comprende l’Autorità emanante, e con visto di presentazione alla
locale Stazione dei Carabinieri di Montefalcione, in pari data, alle ore 12,40. Questo G.S.T., rileva
che, al momento della gara, non è stata fornita alcuna prova dell’esistenza di una Ordinanza di
rinvio della gara che disponesse l’inagibilità della tribuna del su indicato impianto sportivo, come
asserito dai dirigenti locali all’arbitro. Per i motivi innanzi indicati, considerato che l’onere
dell’organizzazione delle gare interne incombe sulla società locale e che, pertanto, la mancata
disputa della gara è da attribuirsi alla totale responsabilità della società Chiusano; tanto premesso,
in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Chiusano la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3.
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