COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA CHIUSANO – POL. DILETTANTISTICA LIONI DEL 15/12/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA CHIUSANO – POL. DILETTANTISTICA LIONI DEL 15/12/2012 il G.S.T., letto il referto arbitrale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 59 del 20.12.2012 pag. 1109, esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che la società Chiusano, a mezzo raccomandata a mano del 14 dicembre 2012, aveva inoltrato alla Questura di Avellino, richiesta per la presenza di F.P. presso lo stadio Tommaso Bruno di Montefalcione per l’incontro di cui all’epigrafe; presso l’impianto sportivo si presentavano regolarmente entrambe le società e l’arbitro, il quale effettuava l’identificazione dei tesserati, ma non poteva dare inizio alla gara in quanto notiziato dalla dirigenza locale che la gara era da rinviarsi; a tale proposito la società locale consegnava al direttore di gara la richiesta di F.P. innanzi indicata (in data 15.12.2012), sulla quale vi era aggiunta una disposizione di rinvio della gara, di cui non si comprende l’Autorità emanante, e con visto di presentazione alla locale Stazione dei Carabinieri di Montefalcione, in pari data, alle ore 12,40. Questo G.S.T., rileva che, al momento della gara, non è stata fornita alcuna prova dell’esistenza di una Ordinanza di rinvio della gara che disponesse l’inagibilità della tribuna del su indicato impianto sportivo, come asserito dai dirigenti locali all’arbitro. Per i motivi innanzi indicati, considerato che l’onere dell’organizzazione delle gare interne incombe sulla società locale e che, pertanto, la mancata disputa della gara è da attribuirsi alla totale responsabilità della società Chiusano; tanto premesso, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Chiusano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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