COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUSCO LIONI – GARA SAN MARTINO VALLE CAUDINA / NUSCO LIONI DEL 19/11/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUSCO LIONI – GARA SAN MARTINO VALLE CAUDINA / NUSCO LIONI DEL 19/11/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 48. del 22.11.2012, pag. 48, visto il preannuncio di reclamo inviato tempestivamente, rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del competente reclamo e della relativa prova dell’avvenuta comunicazione del reclamo alla società controparte (art. 46, comma 1, C.G.S.). Questo G.S.T, tenuto conto dell’obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell’organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato, per tali motivi, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di infliggere alla società Nusco Lioni ai sensi dell’art. 53 NOIF la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché la sanzione di € 500,00 relativa alla terza rinuncia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della Società Nusco Lioni.
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