COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUSCO LIONI – GARA SAN MARTINO VALLE CAUDINA / NUSCO LIONI DEL 19/11/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO NUSCO LIONI – GARA SAN MARTINO VALLE CAUDINA / NUSCO LIONI DEL
19/11/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 48. del 22.11.2012, pag. 48, visto il preannuncio di
reclamo inviato tempestivamente, rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione
del competente reclamo e della relativa prova dell’avvenuta comunicazione del reclamo alla società
controparte (art. 46, comma 1, C.G.S.). Questo G.S.T, tenuto conto dell’obbligo, sancito dal Codice
di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell’organo giudicante, di gravare della relativa
tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato, per tali motivi,
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di infliggere alla
società Nusco Lioni ai sensi dell’art. 53 NOIF la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché la sanzione di €
500,00 relativa alla terza rinuncia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della Società Nusco Lioni.
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