COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SUMMA RIONALE TRIESTE – GARA SUMMA RIONALE TRIESTE / LIBERTAS STABIA DEL 3.12.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SUMMA RIONALE TRIESTE – GARA SUMMA RIONALE TRIESTE / LIBERTAS STABIA DEL 3.12.2012 Il G.S.T., visto il reclamo proposto, pervenuto alla Commissione Disciplinare Territoriale e trasmesso per competenza a questo G.S.T. in data 22.01.2013, rileva preliminarmente la mancanza del propedeutico preannuncio reclamo, entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello di svolgimento della gara di riferimento. Considerato che tale omissione, ai sensi dell’art. 29 comma 4 C.G.S., preclude l’esame del gravame nel merito, p.q.m. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it