COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA DI S.ARPINO – GARA LIBERTAS S. MARCO TROTTI / CITTA S. ARPINO DEL 6.02.2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CITTA DI S.ARPINO – GARA LIBERTAS S. MARCO TROTTI / CITTA S. ARPINO
DEL 6.02.2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Città di S.Arpino, preliminarmente rileva che il
reclamo è fondato e, pertanto, va accolto. Invero, la ricorrente si duole che la società Libertas S.
Marco Trotti abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Crisci Giueppe (nato il
16.03.1995) sebbene per essa non tesserato. Dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio
Tesseramento del C.R. Campania si evince che il predetto calciatore risulta tesserato, a favore della
società Libertas S. Marco Trotti in data 16.02.2013, ovvero da data successiva al giorno di disputa
della gara in esame. Di conseguenza la partecipazione del nominato calciatore, alla gara in esame,
è da considerare irregolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo
proposto dalla società Città di S.Arpino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5 lettera a)
del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere a carico della società Libertas S.Marco Trotti, la sanzione della punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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